Le novità del regime forfettario 2019


Regime forfettario 2019: aspetti fiscali e contributivi, requisiti e cause di esclusione all'accesso
Le novità del regime forfettario 2019

 
Regime forfettario requisiti 2019

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019, possono accedere al regime forfettario 2019 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a determinati limiti.

Tali limiti sono cambiati per effetto della Legge di Bilancio 2019 che ha previsto l'innalzamento delle soglie di ricavi e compensi a 65.000 euro, abolendo quelli precedenti da 25.000 euro a 50.000 euro differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata che, però, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2018.

In caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si considera il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Da ricordare, però, che la norma non dovrebbe essere retroattiva per cui non si potrà applicare dai ricavi 2018 bensì su quelli 2019.

Eliminati dal 2019 anche gli altri due requisiti che limitavano l'accesso al regime forfettario: il limite di 5.000 euro lordi alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori ed il limite a 20.000 euro per il costo dei beni strumentali.

Eliminato anche il limite a 30.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati.

I contribuenti nel regime forfettario sono esclusi dall'obbligo della fattura elettronica 2019.


 
Regime forfettario 2019: nuove cause di esclusione

In base alle novità introdotte da quest'anno, sono cambiate anche le regole e le cause di esclusione dal regime forfettario 2019, in particolare non possono aderire al regime forfettario nel 2019 e ne sono pertanto esclusi:

- chi ha una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che "esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni";

- non possono avvalersi del regime forfettario 2019 le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;

- i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

- i soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo;

- coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Il regime forfetario cessa di essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.
 


Regime forfettario 2019 IVA: obblighi ed esoneri

Ai fini IVA (imposta sul valore aggiunto), i contribuenti in regime forfettario sono esonerati:
- dall’addebitare l'Iva sulle cessioni realizzate e dal detrarre l’imposta assolta sugli acquisti;
- dalla liquidazione e dal versamento IVA;
- dall’effettuazione della registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
- dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad esclusione delle fatture e dei documenti di acquisto comprese le bollette doganali di importazione;
- dalla dichiarazione IVA annuale, dallo spesometro e dall'Esterometro.

I contribuenti nel regime forfettario, ai fini IVA, sono invece obbligati a:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi, sempre se non rientrano nelle attività esonerate per legge;
- integrare le fatture reverse charge e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello è stata effettuata l'operazione.

In caso di cessioni di beni intracomunitarie, hanno l'obbligo di indicare in fattura la seguente dicitura: l’operazione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del DL 30 agosto1993, n. 331".

In caso di acquisti di beni intracomunitari superiore a 10 mila euro e di acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, hanno l'obbligo di iscrizione al Vies, integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra, versare l'imposta e compilare il modello Intrastat.

In caso di prestazioni di servizi resa verso un committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue, vi è l'obbligo di emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l'elenco Intrastat.

In caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVA nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta dovuta in unica soluzione.


 
Regime forfettario 2019: flat tax partite IVA con aliquota al 15%

Per effetto della Legge di Bilancio 2019, da quest'anno entra in vigore la flat tax partite IVA 2019 con aliquota al 15% per chi è nel regime forfettario 2019 e non ha superato dal 2019, ricavi e compensi sopra i 65.000 euro.

In pratica bisogna calcolare il reddito imponibile del contribuenti in regime forfettario applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente redditività del regime forfettario in base al codice Ateco dell’attività esercitata:
- alimentari, bevande (10 - 11): soglia ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditivitità al 40%;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio (45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): 65.000 euro e redditività al 40%;
- commercio ambulante di alimenti e bevande (47.81): 65.000 euro e coefficiente redditività al 40%;
- commercio ambulante altri prodotti (47.82 – 47.89): 65.000 euro e coefficiente redditività al 54%;
- costruzioni, immobiliari (41 – 42 – 43 – 68): 65.000 euro e coefficiente redditività all’86%;
- commercio intermediari (46.1): 65 mila e redditività al 62%;
- servizi alloggio e ristorazione (55 - 56): 65.000 euro e redditività al 40%;
- attività professionali (64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88: 65.000 euro e redditività al 78%;
- altre attività (01 – 02 – 03 – 05 – 06 –07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52– 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99: ricavi fino a 65.000 euro e coefficiente redditività al 67%.

Da tale calcolo vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per i collaboratori familiari.

Alla base imponibile così calcolata va applicata l'imposta sostitutiva della flat tax al 15%.

L'imposta flat tax regime forfettario va pagata secondo le scadenze dell’Irpef, per cui:
- acconto flat tax: entro il 30 giugno e 30 novembre dell’anno d’imposta;
- saldo flat tax: entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Riduzione di a un terzo dell’aliquota sostitutiva per le start up

Al fine di favorire le nuove imprese per il primo anno e per i successivi 4 anni, il
reddito così determinato, è ridotto a un terzo dell’aliquota sostitutiva, ossia al 5% per 5 anni, a condizione che:
1) il contribuente non abbia esercitato nei 5 anni precedenti all'inizio dell'attività attività di impresa, arte o professione.
2) l'attività non sia la mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
3) nel caso in cui l'attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell'anno precedente non sia oltre i limiti fissati per l'accesso al regime forfettario start up.


 
Fattura flat tax regime forfettario 2019: dicitura e bollo

La dicitura in fattura sarà: "operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018 o altra analoga”.

In caso di cessioni di beni intracomunitarie occorre indicare in fattura la seguente dicitura: “l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del DL 30 agosto1993, n. 331".

In caso di acquisti di beni intracomunitari superiore a 10 mila euro e di acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, si ha l'obbligo di integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra.

In caso di prestazioni di servizi resa verso un committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue, vi è l'obbligo di emettere fattura senza addebito d’imposta.
Sulla fattura regime forfettario va applicata il bollo fatture 2019 pari a 2 euro qualora l'importo sia superiore a 77,47 euro.

 

Aspetti contributivi

I forfettari sono soggetti alla ordinaria disciplina contributiva dei commercianti, artigiani, professionisti con o senza cassa previdenziale propria. Unica particolarità è che i commercianti e artigiani che pagano i contributi fissi Inps, facendone domanda all’INPS entro il 28/2 di ogni anno, possono ottenere la riduzione degli stessi del 35%.


Gianpaolo Palmiero
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
REVISORE CONFEDERALE DI COOPERATIVE
 
via Diaz, 58
22100 - Como
www.professionistiacomo.it
e-mail palmierodrgianpaolo@professionistiacomo.it

 

Articolo del:


di Dott. Palmiero Gianpaolo

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