Regime Forfettario 2019: come si calcola il reddito e l’imposta


Esempio pratico di determinazione del reddito e della tassazione nel Regime Forfettario 2019 per un professionista
Regime Forfettario 2019: come si calcola il reddito e l’imposta

Sicuramente una delle novità più rilevanti del regime in oggetto è la determinazione forfettaria del reddito imponibile. Rileviamo, infatti, che a differenza della determinazione “tradizionale” del reddito imponibile, in questo caso lo stesso si determina applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO dell’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, si applicherà un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% nel caso di start up).

Si precisa quindi che:

•    Per il calcolo rilevano solamente i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta (principio di cassa).

•    Non rilevano le spese sostenute nel periodo (siano esse inerenti o meno all’attività) ai fini della determinazione del reddito imponibile. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nel corso dell’esercizio.

•    Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

•    Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva (con aliquota al 15% o al 5%) in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).


Vantaggi per le nuove attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività.

Per poterne beneficiare è necessario che:

•    il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

•    l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

•    qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.


Come si calcola l’imposta sostitutiva

Il calcolo dell’imposta sostitutiva avverrà nel seguente modo:

•    Si moltiplicherà l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati per la percentuale di imponibilità stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza.

•    Dal reddito imponibile così calcolato si sottrarranno i contributi previdenziali versati e su tale differenza si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5%).

Per verificare ciascuna tipologia di attività la soglia dei ricavi e dei compensi per poter accedere al regime e il coefficiente di redditività per la determinazione dell’imposta è necessario consultare l’allegato 4 alla legge di Stabilità 2016 e successive modifiche.


Esempio: ipotesi nuova attività (aliquota 5%) per professionista con codice attività con coefficiente redditività al 78% e iscrizione gestione separata INPS

 

 

 

Esempio: ipotesi attività già esistente (aliquota 15%) per professionista con codice attività con coefficiente redditività al 78% e iscrizione gestione separata INPS
 

Infine, per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento, la norma stabilisce che l’imposta sostitutiva deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Per esempio per l’anno 2019:

Luglio 2019:
•    01/07 Saldo contributi INPS 2018 e 50% acconto contributi Gestione Separata per il 2019;
•    01/07 Saldo imposta sostitutiva 2018 e acconto imposta sostitutiva 2019 (40% del totale imposta 2018);

Dicembre 2019: 02/12 Secondo acconto imposta sostitutiva (60%) e acconto contributi (50%) Gestione Separata.

 

Articolo del:


di Dott. Giacomo Mauri

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