Regime forfettario o regime ordinario?
Ecco quando conviene aderire all’uno o all’altro regime contabile

Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) per poi essere modificato ulteriormente dalla Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in sostituzione del precedente regime dei minimi (anche se per il primo anno di introduzione del forfettario i due regimi hanno "convissuto").
Il regime forfettario è sostanzialmente un regime agevolato per le persone fisiche (quindi non società) che svolgono attività di lavoro autonomo o di attività di impresa con un modesto giro d’affari. Occorre ricordare che questo è un "regime naturale", ciò significa che nel momento in cui si rispettano i requisiti dettati dalla disciplina, si applica automaticamente il regime in questione che resta applicabile a tempo indeterminato (a differenza del vecchio regime dei minimi che era applicabile solo per cinque anni oppure fino al compimento dei 35 anni di età).
Il vantaggio principale del regime forfettario sta nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni) in sostituzione all’imposta IRPEF che parte dal 23%. Altri vantaggi importanti sono l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dagli adempimenti IVA, dall’IRAP e dal calcolo degli studi di settore.
Non tutti, però, possono accedere al regime del forfettario. Ecco allora quali sono i requisiti per accedervi:
- i ricavi annuali non devono superare le soglie determinate per legge in base al settore merceologico e al codice ATECO di appartenenza (ad esempio, i professionisti non devono superare il limite di 30 mila euro lordi annuali, le attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio non devono superare il limite di 50 mila euro lordi annuali, ecc...)
- le spese sostenute per l’impiego di lavoratori non devono superare la soglia dei 5 mila euro lordi annui
- i costi annuali per l’acquisto di beni strumentali e registrati al 31/12 non devono superare la soglia di 20 mila euro (al lordo degli ammortamenti).
Effettivamente il regime forfettario è molto conveniente, ma potrebbero esserci dei casi in cui non lo sia.
Va detto, infatti, che con tale regime il reddito viene determinato in via forfettaria appunto, attraverso un coefficiente di redditività specifico per settore di appartenenza e non è possibile, dunque, portare in deduzione costi in sede di dichiarazione dei redditi, tranne i contributi ai fini previdenziali.
Ciò significa che se si sostengono molti più costi rispetto alla percentuale (coefficiente di redditività) forfettariamente calcolata dal regime in questione, questi non sono tenuti in considerazione con il rischio di far risultare in dichiarazione redditi più elevati di quelli effettivi. In questo caso, quindi, potrebbe essere maggiormente conveniente il regime ordinario.
Dunque, per capire l’alternativa migliore tra regime ordinario e regime forfettario sarebbe consigliabile fare bene i conti e valutare i potenziali costi e ricavi.
Il nostro studio offre la propria consulenza per consigliarvi sulla scelta migliore da compiere nel vostro specifico caso.
Il regime forfettario è sostanzialmente un regime agevolato per le persone fisiche (quindi non società) che svolgono attività di lavoro autonomo o di attività di impresa con un modesto giro d’affari. Occorre ricordare che questo è un "regime naturale", ciò significa che nel momento in cui si rispettano i requisiti dettati dalla disciplina, si applica automaticamente il regime in questione che resta applicabile a tempo indeterminato (a differenza del vecchio regime dei minimi che era applicabile solo per cinque anni oppure fino al compimento dei 35 anni di età).
Il vantaggio principale del regime forfettario sta nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni) in sostituzione all’imposta IRPEF che parte dal 23%. Altri vantaggi importanti sono l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dagli adempimenti IVA, dall’IRAP e dal calcolo degli studi di settore.
Non tutti, però, possono accedere al regime del forfettario. Ecco allora quali sono i requisiti per accedervi:
- i ricavi annuali non devono superare le soglie determinate per legge in base al settore merceologico e al codice ATECO di appartenenza (ad esempio, i professionisti non devono superare il limite di 30 mila euro lordi annuali, le attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio non devono superare il limite di 50 mila euro lordi annuali, ecc...)
- le spese sostenute per l’impiego di lavoratori non devono superare la soglia dei 5 mila euro lordi annui
- i costi annuali per l’acquisto di beni strumentali e registrati al 31/12 non devono superare la soglia di 20 mila euro (al lordo degli ammortamenti).
Effettivamente il regime forfettario è molto conveniente, ma potrebbero esserci dei casi in cui non lo sia.
Va detto, infatti, che con tale regime il reddito viene determinato in via forfettaria appunto, attraverso un coefficiente di redditività specifico per settore di appartenenza e non è possibile, dunque, portare in deduzione costi in sede di dichiarazione dei redditi, tranne i contributi ai fini previdenziali.
Ciò significa che se si sostengono molti più costi rispetto alla percentuale (coefficiente di redditività) forfettariamente calcolata dal regime in questione, questi non sono tenuti in considerazione con il rischio di far risultare in dichiarazione redditi più elevati di quelli effettivi. In questo caso, quindi, potrebbe essere maggiormente conveniente il regime ordinario.
Dunque, per capire l’alternativa migliore tra regime ordinario e regime forfettario sarebbe consigliabile fare bene i conti e valutare i potenziali costi e ricavi.
Il nostro studio offre la propria consulenza per consigliarvi sulla scelta migliore da compiere nel vostro specifico caso.
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