Regime forfettario per le partite Iva


Ecco tutto quello che si deve sapere sul regime forfettario per le partite Iva
Regime forfettario per le partite Iva
Requisiti di accesso
Ricavi e/o compensi: ricavi o compensi non superiori ai limiti determinati in base ai codici ATECO (diversificati quindi per attività).
Le spese per lavoro dipendente o assimilato non devono essere superiori a € 5.000,00 lordi.
Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve superare € 20.000,00.

Esclusioni
Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti € 30.000,00. Tale limite non è contemplato in caso di cessazione di rapporto di lavoro.
Altre cause di esclusione
- soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
- soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti (con alcune eccezioni)
- soggetti che in via prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Non possono accedere al regime forfettario gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni o srl in regime di trasparenza fiscale, a meno che la quota venga ceduta nel corso del periodo d'imposta.

Determinazione del reddito
I soggetti in regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta il coefficiente di redditività, diversificato in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Al reddito così determinato, dedotti i contributi previdenziali, viene applicata un’imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Per i primi 5 anni l'aliquota è ridotta al 5% del reddito imponibile, con le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o di impresa anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione delle attività precedentemente svolte anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

IVA

I contribuenti in regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le operazioni nazionali, pertanto le fatture emesse non devono indicare l’addebito di imposta; inoltre non possono portare in detrazione l’IVA sugli acquisti.

Reverse charge
I contribuenti forfettari applicano l’IVA con il "meccanismo" del reverse charge:
- a servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- ad acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a € 10.000,00.

Semplificazioni
Contabili: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
IVA: ai fini IVA i contribuenti forfettari sono esonerati da:
- versamento IVA;
- registrazione delle fatture, tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (escluse le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali);
- dichiarazione IVA annuale;
- comunicazione delle dichiarazioni di intento;
- spesometro trimestrale;
- comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti forfettari sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- versamento dell’IVA per acquisti intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000,00 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Cessazione del regime forfettario
Il regime forfettario ha termine a decorrere dall’anno successivo a quello in cui non è assolta una delle condizioni previste per l’accesso o si accerti una causa per cui non è consentito l’accesso.
Il regime forfettario può cessare anche per opzione; in tal caso il contribuente opta per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito in modalità ordinaria, l’opzione è valida per un triennio e, scaduto il triennio, rimane valida di anno in anno finché permane l’applicazione del regime ordinario.

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di Dott. Alessandro Parise

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