Regime forfettario: una partita Iva per tutti


Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, esclusioni dal regime forfettario, tassazione, semplificazioni contabili e previdenza
Regime forfettario: una partita Iva per tutti
Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso
E’ con la Legge n. 190/2014 che è stato introdotto il nuovo regime forfettario rivolto alle persone fisiche che intendono intraprendere un'attività d’impresa, arte o professione, in forma individuale o di impresa familiare. Per quei soggetti che già possiedono partita IVA o svolgono attività di lavoro dipendente è possibile aderire comunque al regime in questione purché anch'essi rispettino i seguenti requisiti previsti dalla normativa:

Conseguimento di ricavi o compensi annui non superiore a determinati limiti prestabiliti a seconda del tipo di attività:

€ 25.000,00 per intermediari e attività di costruzioni;
€ 30.000,00 per commercio ambulante, professionisti e altre
€ 40.000,00 per commercio ambulante alimentari
€ 45.000,00 per industrie alimentari e bevande
€ 50.000,00 per commercio ingrosso, dettaglio, alberghi e ristorazione

Spese per lavoro dipendente non superiore ad € 5.000,00 annui lordi;
Beni strumentali non superiori ad € 20.000,00;

Esclusione dal regime forfettario
I non residenti salvo eccezioni;
Soggetti che effettuano in via esclusiva la cessione di fabbricati;
Soggetti esercenti altra attività sotto forma di società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti;

Tassazione
Il regime forfettario prevede, appunto, una determinazione "forfettaria" del reddito imponibile, ossia il volume di ricavi o compensi conseguiti in un anno solare viene abbattuto da una percentuale di redditività, diversa a seconda dell'attività svolta, il cui risultato rappresenta il reddito imponibile sul quale verrà applicata un’imposta sostituiva dell’Irpef, dell’Irap e delle addizionali regionali e comunali, fissata al 15%. (l'esempio in calce aiuta a comprendere il calcolo)

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, per i soggetti che iniziano ex novo una qualsiasi attività, è prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni, sarà pari al 5%.

Semplificazioni contabili
I contribuenti in regime forfettario:
- emettono le fatture indicando la dicitura "Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190" e hanno l’obbligo di conservazione ma non di registrazione. Sull’originale della fattura emessa va apposta una marca da bollo da euro 2,00 se la fattura è di importo superiore ad € 77,47.
- non sono tenuti a operare le ritenute e nemmeno sono assoggettati a ritenute di acconto;
- sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri.
- sono esonerati dal versamento dell’Iva;
- sono al contrario debitori dell’IVA nell’ipotesi di acquisti intracomunitari e fatture in reverse charge; nell’ipotesi di cessione, anche se intracomunitaria non viene considerata tale;

Previdenza
Per quanto attiene i contributi, versati rispettivamente all'INPS da parte dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o alla propria cassa di previdenza per quanto riguarda i liberi professionisti, rappresentano l'unica voce di costo che può essere portata in deduzione dal redditto abbattuto forfettariamente e sul quale calcolare l'imposta sostitutiva.

Esempio di calcolo
Compensi annui libero professionista € 20.000,00
Percentuale di redditività 78%
Reddito lordo imponibile € 15.600,00
Contributi versati cassa di previdenza € 1.600,00
Reddito netto imponibile € 14.000,00

Imposta sostitutiva 5% € 700,00 (attività ex-novo)
Imposta sostitutiva 15% € 2.100,00 (attività preesistenti)

Articolo del:


di Dott. David Fontanelli

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