Regime IVA delle operazioni commerciali nel post Brexit

- Accordo UE – UK del 24.12.2020
- Determinazione Agenzia Dogane 15.2.2021, n. 46832/RU
Come ormai ben noto dal 1 gennaio 2021 la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione doganale dell’Unione Europea con il conseguente venir meno delle politiche unionali e dei relativi accordi internazionali. Per quanto attiene agli scambi commerciali, è evidente come, in virtù del fatto che oggi la Gran Bretagna rappresenta di fatto un Paese terzo rispetto all’UE, le operazioni di acquisto/cessione di beni non possano più configurarsi come operazioni intracomunitarie, bensì come operazioni di importazione/esportazione con rilevanza della c.d. “barriera doganale”. In base a quanto contenuto nell’Accordo UE-UK, che trova applicazione in via transitoria fino al 30.04.2021, cambiano i regimi applicabili iva applicabili come di seguito riportato:
Cessioni/acquisti di beni
CESSIONI DI BENI |
Regime ante Brexit (fino al 31.12.2020) |
Regime Post Brexit dal 01.01.2021 |
Operazioni B2B |
Cessioni Intra UE non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93 |
Esportazioni non imponibili ex art. 8, DPR 633/72 |
Operazioni B2C |
Cessioni soggette ad Iva in Italia in caso di mancata identificazione in UK (per mancato superamento delle soglie previste) |
|
Cessioni Intra UE non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93 (in caso di identificazione in UK per superamento delle soglie previste o per scelta) |
ACQUISTI DI BENI |
Regime ante Brexit (fino al 31.12.2020) |
Regime Post Brexit dal 01.01.2021 |
Operazioni B2B |
Acquisti Intra UE imponibili iva mediante reverse charge ex art. 38, DL n. 331/93 |
Importazioni imponibile IVA ex art. 67, DPR 633/72 |
Operazioni B2C |
Acquisto fuori campo IVA in Italia in quanto soggetto ad IVA UK (in caso di mancato superamento delle soglie previste per l'obbligo di identificazione in IT) |
|
Acquisto soggetto ad IVA in Italia (in caso di identificazione in IT per superamento delle soglie previste o per scelta da parte del cedente UK) |
Il diverso regime IVA applicabile determina anche una diversa modalità di certificazione delle relative operazioni, certificazione che dovrà avvenire nel seguente modo:
-
CESSIONI DI BENI: è necessario espletare i relativi adempimenti doganali (dichiarazione di esportazione, bolle doganali, ecc), mentre viene meno l’obbligo della presentazione dell’esterometro. Dovrà essere emessa fattura con il riferimento normativo all’ art. 8 DPR 633/72;
-
ACQUISTI DI BENI: espletamento delle formalità doganali per l’immissione in libera pratica/commercio nell’UE di beni provenienti da Stati ExtraUE (dichiarazione doganale, assolvimento Dazi/IVA in dogana). L’operazione, in quanto documentata da bolla doganale, non dovrà essere inserita nell’esterometro.
Grazie a quanto disposto dall’accordo di recesso, le cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito all’UE e viceversa rimangono soggette alle vecchie regole se avvenute prima del 31 dicembre 2020 e con arrivo successivo al 1° gennaio 2021.
In base a quanto contenuto nell’Accordo commerciale di cooperazione tra UK e UE, la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE e viceversa soggiace alla presenza dei seguenti requisiti:
-
La merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’Origine UE/UK così come delineati nell’accordo;
-
La merce deve essere spedita direttamente in UE/UK;
-
In caso di esportazione da UE in UK, l’Unione Europea richiede la registrazione nel sistema REX dell’esportatore; in caso di importazioni di merce di origine UK in UE, invece, è necessario avere il codice identificativo EORI.
Si rammenta inoltre, come, in linea generale, il passaggio dell’UK tra gli Stati ExtraUE rende necessaria la nomina di un rappresentante fiscale in tutti i quei casi in cui l’operatore, UK o UE, intenda avere una posizione IVA nell’altro Paese. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, visto il contenuto della Risoluzione n. 7/E del 01.02.2021, concede ai soggetti passivi stabiliti in UK di mantenere/accedere all’identificazione diretta in Italia (in luogo della nomina del rappresentante fiscale) al fine di poter assolvere/esercitare i relativi obblighi e diritti.
Prima di concludere la disamina della disciplina relativa alle cessioni/acquisti di beni con UK, merita precisare che nei rapporti con l’Irlanda del Nord nulla è cambiato, per cui le relative operazioni continuano a configurarsi come operazioni intracomunitarie con gli annessi obblighi in materia di Modelli Intrastat. Si segnala però che dal 01.01.2021, le cessioni di beni effettuate verso tale Paese devono essere contraddistinte dal nuovo codice ISO “XI” così come specificato dall’Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.02.2021, n. 46832/RU.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi ricevute/rese con UK, merita rammentare dapprima la regola generale di cui all’art. 7-ter, DPR 633/72 in base alla quale per le prestazioni di servizi generiche:
-
B2B, rileva lo Stato di Stabilimento del Committente;
-
B2C, rileva lo Stato di Stabilimento del Prestatore,
Ovviamente ferme restando le deroghe di cui agli artt. da 7-quater a 7-octies che riguardano particolari categorie di servizi. Fatte tali considerazioni, il passaggio dell’UK tra i Paesi ExtraUE non determina modifiche sostanziali nel regime IVA applicabile alle operazioni in esame che rimane pressoché invariato come di seguito illustrato:
Prestazioni di servizi generiche ricevute |
Regime ante Brexit (fino al 31.12.2020) |
Regime Post Brexit dal 01.01.2021 |
Operazioni B2B |
Soggette ad Iva in Italia, ovvero nel luogo di stabilimento del committente come disposto dall'art. 7-ter, DPR 633/72 |
|
Operazioni B2C |
Non soggette ad Iva in Italia in quanto rilevanti in UK ovvero dove ha sede il prestatore |
Prestazioni di servizi generiche rese |
Regime ante Brexit (fino al 31.12.2020) |
Regime Post Brexit dal 01.01.2021 |
Operazioni B2B |
Non soggette ad Iva in Italia in quanto rilevanti in UK ovvero dove ha sede il committente |
|
Operazioni B2C |
Soggette ad Iva in Italia in quanto il prestatore ha sede in Italia |
Stessa cosa non può essere detta in riferimento alle modalità di certificazione e agli adempimenti connessi a tali prestazioni, che determinano quanto segue:
Prestazioni di servizi generiche rese |
Regime Post Brexit dal 01.01.2021 |
Operazioni B2B |
Emissione fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR 633/72 con dicitura operazione non soggetta e sua inclusione nell'esterometro (può essere evitato emettendo la fattura in formato elettronico) |
Operazioni B2C |
Emissione fattura imponibile IVA ex art. 7-ter, DPR 633/72 e sua inclusione nell'esterometro (può essere evitato emettendo la fattura in formato elettronico) |
Prestazioni di servizi generiche ricevute |
Regime Post Brexit dal 01.01.2021 |
Operazioni B2B |
Emissione autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti in applicazione di cui all'art. 17 DPR 633/72. Tale documento va inserito nell'esterometro, adempimento che può essere ovviato mediante l'emissione del documento elettronico TD17 |
Quanto ora esposto vale anche per le prestazioni di servizi rese/ricevute con l’Irlanda del Nord in quanto, in riferimento a tali operazioni, essa si configura come un Paese ExtraUE. Di fatto si va a determinare un doppio binario: quello intracomunitario per le cessioni/acquisti di beni e quello ExtraUE per i servizi.
Articolo del: