Registrare una conversazione: si puo?
Registrare una telefonata tra coniugi e' lecito? Il contenuto di una telefonata registrata per dimostrare il tradimento puo' essere una prova?

Al giorno d’oggi con il ventaglio di possibilità tecnologiche esistenti, conservare il contenuto di una conversazione ad insaputa dell’interlocutore è un gioco da ragazzi.
Va immediatamente precisato, però, che una registrazione privata e’ cosa diversa dalla cosiddetta "intercettazione" che è quella disposta dal Giudice con un provvedimento motivato che la autorizza.
Quando parliamo di registrazioni private, invece, non essendo necessaria alcuna autorizzazione del Giudice, il riferimento è a tutte quelle possibilità che consentono - attraverso dispositivi tecnologici e altro - di "conservare" la traccia e il contenuto di una conversazione.
Ebbene si può!
In linea di principio, per la Cassazione "chi dialoga accetta implicitamente il rischio che la conversazione possa essere registrata", dunque è sempre lecita la registrazione se a registrare ad insaputa dell’interlocutore e’ un membro che partecipa alla conversazione.
In caso contrario, quando cioè a registrare la conversazione tra persone sia un estraneo, la condotta costituisce un reato se la registrazione avviene nella dimora privata del registrato (reato di cui all’articolo 615 bis c.p.).
Tuttavia se registrare una conversazione e’ sempre lecito se il registrante è membro della conversazione, per la diffusione, invece, a rilevare e’ la motivazione, lo scopo in quanto solo se l’utilizzo avviene per tutelare un proprio o altrui diritto non occorre il consenso dell’interessato.
Negli altri casi la diffusione di una conversazione che avvenga senza il consenso dell’interessato e’ reato (si pensi a chi diffonde su internet tracce di conversazioni avvenute tra persone).
Molto spesso accade che clienti chiedano al proprio avvocato l’uso di tali registrazioni in ambito processuale.
Avvocato, l’ho registrato, può avere valore?
Una recente sentenza della corte di Cassazione (la n. 5259 del 2017) lo chiarisce molto bene.
In particolare, la Suprema Corte non solo ha confermato che registrare una conversazione telefonica e’ lecito (se il registrante è membro della conversazione) ma ha anche aggiunto che il contenuto della registrazione può essere utilizzato in giudizio se almeno una delle parti coinvolte nella conversazione e’ parte in causa e dunque formare ai sensi dell’articolo 2712 del codice civile piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cosa significa?
Significa che una conversazione registrata ad insaputa dell’interlocutore può anche essere utilizzata da uno dei membri della conversazione in sede processuale e costituire fonte di prova, se il soggetto contro il quale le stesse devono valere, non contesta la sua provenienza o integrità.
Immaginiamo dunque alle separazioni tra coniugi nelle quali uno tra i due abbia registrato le conversazioni telefoniche intervenute con l’altro, e dalle quali emergano elementi fondanti responsabilità di diversa natura (es: ammissione di tradimento, impedimento degli incontri con i figli, minacce di varia natura e così via).
Si puo’ fare?
Decisamente si!
Tuttavia, sarà compito del legale interessato al caso curare la produzione o l’esibizione della "prova scottante" ai fini di una sua utilizzazione e soprattutto ai fini di una valutazione da parte del giudice all’esito della causa. Ciò tenendo presente, anche, che sul coniuge "scoperto in falla" grava l’onere di dimostrare che i fatti che le registrazioni vogliono provare non sono realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.
Attenzione però!
Se per la registrazione della telefonata c’e’ sostanzialmente il via libera quando avviene nelle modalità indicate in precedenza, non altrettanto può dirsi quando si adottino dei sistemi diversi di registrazioni. Pensiamo alle famose "Cimici" che vengono installate per procurarsi la prova.
In questi casi, infatti, si commette il reato di cui all’art. 615 c.p.: "Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".
Dunque attenzione e ricordiamoci che stando all’orientamento della Suprema Corte «una comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre».
Ma v’e’ di piu! Quanto sostenuto e’ talmente vero che una recentissima sentenza penale della corte di Cassazione (la n. 5241 del 2017) affrma anche che le registrazioni video possono essere considerate prove documentali ex art. 2712 c.c.
Dunque, in conclusione, nella continua evoluzione dei mezzi e degli strumenti che la tecnologia ci fornisce, il generale principio dell’onere della prova e con esso il sistema su cui poggia l’intero ordine gerarchico dei mezzi di prova e’ destinato ad un urgente approfondimento da parte del legislatore.
Va immediatamente precisato, però, che una registrazione privata e’ cosa diversa dalla cosiddetta "intercettazione" che è quella disposta dal Giudice con un provvedimento motivato che la autorizza.
Quando parliamo di registrazioni private, invece, non essendo necessaria alcuna autorizzazione del Giudice, il riferimento è a tutte quelle possibilità che consentono - attraverso dispositivi tecnologici e altro - di "conservare" la traccia e il contenuto di una conversazione.
Ebbene si può!
In linea di principio, per la Cassazione "chi dialoga accetta implicitamente il rischio che la conversazione possa essere registrata", dunque è sempre lecita la registrazione se a registrare ad insaputa dell’interlocutore e’ un membro che partecipa alla conversazione.
In caso contrario, quando cioè a registrare la conversazione tra persone sia un estraneo, la condotta costituisce un reato se la registrazione avviene nella dimora privata del registrato (reato di cui all’articolo 615 bis c.p.).
Tuttavia se registrare una conversazione e’ sempre lecito se il registrante è membro della conversazione, per la diffusione, invece, a rilevare e’ la motivazione, lo scopo in quanto solo se l’utilizzo avviene per tutelare un proprio o altrui diritto non occorre il consenso dell’interessato.
Negli altri casi la diffusione di una conversazione che avvenga senza il consenso dell’interessato e’ reato (si pensi a chi diffonde su internet tracce di conversazioni avvenute tra persone).
Molto spesso accade che clienti chiedano al proprio avvocato l’uso di tali registrazioni in ambito processuale.
Avvocato, l’ho registrato, può avere valore?
Una recente sentenza della corte di Cassazione (la n. 5259 del 2017) lo chiarisce molto bene.
In particolare, la Suprema Corte non solo ha confermato che registrare una conversazione telefonica e’ lecito (se il registrante è membro della conversazione) ma ha anche aggiunto che il contenuto della registrazione può essere utilizzato in giudizio se almeno una delle parti coinvolte nella conversazione e’ parte in causa e dunque formare ai sensi dell’articolo 2712 del codice civile piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cosa significa?
Significa che una conversazione registrata ad insaputa dell’interlocutore può anche essere utilizzata da uno dei membri della conversazione in sede processuale e costituire fonte di prova, se il soggetto contro il quale le stesse devono valere, non contesta la sua provenienza o integrità.
Immaginiamo dunque alle separazioni tra coniugi nelle quali uno tra i due abbia registrato le conversazioni telefoniche intervenute con l’altro, e dalle quali emergano elementi fondanti responsabilità di diversa natura (es: ammissione di tradimento, impedimento degli incontri con i figli, minacce di varia natura e così via).
Si puo’ fare?
Decisamente si!
Tuttavia, sarà compito del legale interessato al caso curare la produzione o l’esibizione della "prova scottante" ai fini di una sua utilizzazione e soprattutto ai fini di una valutazione da parte del giudice all’esito della causa. Ciò tenendo presente, anche, che sul coniuge "scoperto in falla" grava l’onere di dimostrare che i fatti che le registrazioni vogliono provare non sono realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.
Attenzione però!
Se per la registrazione della telefonata c’e’ sostanzialmente il via libera quando avviene nelle modalità indicate in precedenza, non altrettanto può dirsi quando si adottino dei sistemi diversi di registrazioni. Pensiamo alle famose "Cimici" che vengono installate per procurarsi la prova.
In questi casi, infatti, si commette il reato di cui all’art. 615 c.p.: "Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".
Dunque attenzione e ricordiamoci che stando all’orientamento della Suprema Corte «una comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre».
Ma v’e’ di piu! Quanto sostenuto e’ talmente vero che una recentissima sentenza penale della corte di Cassazione (la n. 5241 del 2017) affrma anche che le registrazioni video possono essere considerate prove documentali ex art. 2712 c.c.
Dunque, in conclusione, nella continua evoluzione dei mezzi e degli strumenti che la tecnologia ci fornisce, il generale principio dell’onere della prova e con esso il sistema su cui poggia l’intero ordine gerarchico dei mezzi di prova e’ destinato ad un urgente approfondimento da parte del legislatore.
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