Registrazione e trascrizione di un contratto preliminare: differenze


Quando si compravende un immobile, gli adempimenti burocratici da compiere sono diversi e può non essere semplice destreggiarsi fra tutte le necessarie procedure
Registrazione e trascrizione di un contratto preliminare: differenze

Quando si compravende un immobile, gli adempimenti burocratici da compiere sono diversi e può non essere semplice destreggiarsi fra tutte le necessarie procedure. Affidarsi ad un buon agente immobiliare è quindi la cosa più giusta da fare.

Quando si stipula un contratto preliminare di vendita di un immobile, è obbligatorio che questo venga regolarmente registrato, poiché la registrazione stessa ha un'importante funzione fiscale e stabilisce con esattezza alcuni dati certi che saranno utili al fisco per tutte le verifiche tributarie relative alla compravendita immobiliare. La registrazione del preliminare ha la funzione, inoltre, di definire in modo certo una data per la stipula del contratto di compravendita. Nella concretezza, si tratta di una tassa da corrispondere all'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di rivolgersi a un notaio o a un pubblico ufficiale. Questa operazione deve essere conclusa obbligatoriamente entro venti giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare e, in caso di mancata registrazione, il fisco può rivalersi su tutte le parti coinvolte, agente immobiliare compreso.

Quando si ha un contratto preliminare stipulato in forma pubblica, è necessario optare per la trascrizione, trascrivendo quindi l'atto presso il competente Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. In questo caso, le firme dei contraenti devono essere autenticate da un notaio.

Rispetto alla registrazione che, come detto, ha una valenza puramente fiscale, trascrivere un atto stipulato in forma pubblica fa retroagire gli effetti della trascrizione del futuro atto definitivo, costituendo quindi una tutela nei confronti dei diritti dell' acquirente nei confronti del bene oggetto del compromesso. Oltre a essere una tutela per i compratori, questo atto protegge anche i proprietari e consente a entrambe le parti di poter concludere la vendita in tranquillità e alle migliori condizioni.

In sintesi, quindi, le differenze fra trascrizione e registrazione vedono quindi la prima come un'attività facoltativa, che può dare un tutela aggiuntiva alla parte acquirente, che di solito è considerata la parte più "debole" in una compravendita immobiliare e che in questo modo può essere tutelata, garantendo l' opponibilità nei confronti di terzi degli atti trascritti. La registrazione, invece, è un atto che deve essere obbligatoriamente compiuto, così da dare una data certa alla scrittura e permettere allo Stato di riscuotere le imposte previste dalla legge sulle compravendite immobiliari.

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di Tiziano Satta

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