Regola del c.d. "saldo zero"
Se la banca assume che il saldo del conto corrente è negativo, deve conservare gli estratti conto dall'inizio del rapporto

Nella maggior parte dei Tribunali il Decreto Ingiuntivo di pagamento viene concesso anche sulla base degli estratti conto dell'ultimo trimestre; e viene considerato sufficiente il Certificato ex art. 50 Testo Unico Bancario: ossia il saldo del conto la cui veridicità è certificata dal Direttore della Filiale.
Ma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, la banca deve produrre tutti gli estratti conto, sin da quanto è sorto il rapporto. La banca, inoltre, ha interesse a produrre questi estratti conto antecedentemente all'udienza di prima comparizione: ciò se vuole ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ovvero se vuole opporsi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che sia già stata eventualmente concessa.
La regola del "Saldo Zero", in sostanza, comporta che se la banca non produce gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, il primo estratto conto che produce dovrà essere convertito con saldo uguale a zero e da un saldo equiparato a zero si ricalcolano tutti i saldi degli estratti conto successivi; ed è appunto il Consulente Tecnico d'Ufficio che provvederà al ricalcolo del saldo partendo dal dato "saldo zero" su indicazione che gli darà il Giudice all'udienza con cui gli conferisce l'incarico.
E' una regola che si è consolidata in Giurisprudenza, e per tutte si abbia riguardo alla sentenza di Cassazione del 7 maggio 2015 n. 9201.
Questa regola vale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quando la banca assume la veste di convenuto solo in senso formale ma di attore sostanziale, quando, per dirla in breve, l'onere della prova grava sulla banca ed allora, se non riesce a provare che il primo estratto conto ha un saldo negativo, si converte in "saldo zero" e da lì vengono ricalcolati tutti gli estratti conto successivi.
Ma quando è il correntista che agisce in prevenzione per fare accertare il reale saldo (questo se il correntista assume che il saldo sia diverso da quello risultante alla banca), la situazione processuale è diversa. Ciò in quanto l'onere della prova grava esclusivamente sul correntista.
Inoltre l'art. 119 del Testo Unico Bancario prescrive che la banca è obbligata a conservare i contratti, gli estratti conto e la documentazione degli ultimi dieci anni e deve mettere a disposizione del correntista tale documentazione se ne viene richiesta.
Per cui la Giurisprudenza è orientata a non applicare la regola del c.d. "saldo zero" quando è il correntista ad agire in prevenzione (ossia per primo) ed indipendentemente da un decreto ingiuntivo della banca.
Questo orientamento della giurisprudenza (ossia dei Giudici) volto ad escludere la regola del "saldo zero" quando è il correntista ad agire è criticato dalla Dottrina (ossia dagli studiosi della materia, siano essi professori di diritto bancario o, comunque, giuristi). Ciò perchè, indipendentemente dalla norma contenuta nell'art. 119 del Testo Unico Bancario, la Banca ha un preciso obbligo di conservare tutti gli estratti conto del cliente; e questo obbligo deriva dal rapporto di mandato che sta alla base dei rapporti tra banca e cliente. La Banca, quale mandataria del Cliente, deve conservare gli estratti conto dall'inizio del rapporto. La Banca, inoltre, come "Operatore Qualificato" (ed è lo stesso Testo Unico Bancario" all'art. 26, che qualifica la banca in tal modo) ha il preciso obbligo di conservare tutti i documenti riguardanti la clientela. Ne discende che la banca, se non conserva gli estratti conto anteriormente al decennio, non può pretendere di assumere che il saldo, anteriormente all'ultimo estratto conto che produce, sia negativo per il correntista.
Ma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, la banca deve produrre tutti gli estratti conto, sin da quanto è sorto il rapporto. La banca, inoltre, ha interesse a produrre questi estratti conto antecedentemente all'udienza di prima comparizione: ciò se vuole ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ovvero se vuole opporsi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che sia già stata eventualmente concessa.
La regola del "Saldo Zero", in sostanza, comporta che se la banca non produce gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, il primo estratto conto che produce dovrà essere convertito con saldo uguale a zero e da un saldo equiparato a zero si ricalcolano tutti i saldi degli estratti conto successivi; ed è appunto il Consulente Tecnico d'Ufficio che provvederà al ricalcolo del saldo partendo dal dato "saldo zero" su indicazione che gli darà il Giudice all'udienza con cui gli conferisce l'incarico.
E' una regola che si è consolidata in Giurisprudenza, e per tutte si abbia riguardo alla sentenza di Cassazione del 7 maggio 2015 n. 9201.
Questa regola vale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quando la banca assume la veste di convenuto solo in senso formale ma di attore sostanziale, quando, per dirla in breve, l'onere della prova grava sulla banca ed allora, se non riesce a provare che il primo estratto conto ha un saldo negativo, si converte in "saldo zero" e da lì vengono ricalcolati tutti gli estratti conto successivi.
Ma quando è il correntista che agisce in prevenzione per fare accertare il reale saldo (questo se il correntista assume che il saldo sia diverso da quello risultante alla banca), la situazione processuale è diversa. Ciò in quanto l'onere della prova grava esclusivamente sul correntista.
Inoltre l'art. 119 del Testo Unico Bancario prescrive che la banca è obbligata a conservare i contratti, gli estratti conto e la documentazione degli ultimi dieci anni e deve mettere a disposizione del correntista tale documentazione se ne viene richiesta.
Per cui la Giurisprudenza è orientata a non applicare la regola del c.d. "saldo zero" quando è il correntista ad agire in prevenzione (ossia per primo) ed indipendentemente da un decreto ingiuntivo della banca.
Questo orientamento della giurisprudenza (ossia dei Giudici) volto ad escludere la regola del "saldo zero" quando è il correntista ad agire è criticato dalla Dottrina (ossia dagli studiosi della materia, siano essi professori di diritto bancario o, comunque, giuristi). Ciò perchè, indipendentemente dalla norma contenuta nell'art. 119 del Testo Unico Bancario, la Banca ha un preciso obbligo di conservare tutti gli estratti conto del cliente; e questo obbligo deriva dal rapporto di mandato che sta alla base dei rapporti tra banca e cliente. La Banca, quale mandataria del Cliente, deve conservare gli estratti conto dall'inizio del rapporto. La Banca, inoltre, come "Operatore Qualificato" (ed è lo stesso Testo Unico Bancario" all'art. 26, che qualifica la banca in tal modo) ha il preciso obbligo di conservare tutti i documenti riguardanti la clientela. Ne discende che la banca, se non conserva gli estratti conto anteriormente al decennio, non può pretendere di assumere che il saldo, anteriormente all'ultimo estratto conto che produce, sia negativo per il correntista.
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