Regolamentazione degli autoferrotranvieri (parte 1°)


Cosa prevede il Regio Decreto 148 dell'8.1.1931 e qual è la normativa dopo la deregolamentazione
Regolamentazione degli autoferrotranvieri (parte 1°)
Prima parte, artt. 40
Questo breve articolo ha l’intenzione di fare un semplice sunto sulle esperienze dirette di chi redige questo articolo, attraverso l’esame della giurisprudenza di merito per l’attualità delle norme disciplinari contenute nel Regolamento Allegato A), al Regio Decreto n. 148 del 1931.

Nel corso degli anni, nell’epoca Repubblicana, sopratutto all’indomani dell’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, dottrina e giurisprudenza si sono ripetutamente interrogate sulla legittimità costituzionale dell’intero impianto del Regio Decreto 148/31, all’interno dell’ordinamento italiano.

Entrambe, a più riprese, si sono espresse per la costituzionalità delle norme contenute in tale disposizione legislativa, salvo, di volta in volta, apportare "correttivi" dove la disposizione legislativa del 1931 fosse in contrasto con quelle dell’Italia della Costituzione Repubblicana e di tutte le disposizioni da essa discendenti che nel corso degli anni hanno integrato, sostituito e abrogato, quanto d’incompatibile con i principi costituzionali contenesse ancora il Regio Decreto.

Nel corso degli anni la dottrina e la giurisprudenza hanno concordato che la regolamentazione del rapporto degli "autoferrotranvieri e internavigatori" fosse attratta nell’ambito di un "corpus unico" normativo, di tipo speciale, scaturito dal Regio Decreto, dalla successiva legislazione e dalla contrattazione collettiva, iniziata dal 1976. La normativa rilevante - ispirata al diritto francese -, integrativa e modificativa del Regio Decreto nato nel primo decennio del regime fascista, è costituita dalla Legge 30 del 1978, dalla legge 280 del 1988 e dal decreto legislativo 80 del 1998.

In questa occasione, per entrare nel merito della questione che si tratterà in seguito, va subito detto che non ci occuperemo di discutere sé e quando l’intero impianto del "corpus unico" sarà sostituito da una norma pattizia.

In primo luogo va ribadito che le disposizioni che regolano la disciplina nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri sono contenute in un vero e proprio provvedimento legislativo - Regolamento Allegato A), al Regio decreto n. 148/31) - e come tale non necessariamente deve essere esposto nelle bacheche aziendali. Tuttavia è buona consuetudine consegnarlo al lavoratore, unitamente ad altre disposizioni in vigore nelle singole aziende, all’atto dell’assunzione in servizio, così come è comunque sempre consigliabile esporlo affinché sia facilmente accessibile nei pressi delle bacheche aziendali, unitamente ai Contratti Collettivi ed Accordi Nazionali e locali.

Quanto alle disposizioni disciplinari dobbiamo evidenziare che ad esse il Regolamento Allegato A) al Regio Decreto, ha dedicato l’intero "Titolo VI", dall’art. 37 e segg.

Ovviamente, il linguaggio utilizzato dal legislatore dell’epoca è quello che si utilizzava negli anni trenta del Secolo XX. Di conseguenza, si troveranno all’interno del Titolo VI, parole in disuso che in ogni caso mantengono il loro significato in quanto ben possono essere sostituite da altre parole. Così, ad esempio, "punizione" è del tutto identica alla parola "sanzione".

Nello specifico qui ci occuperemo dell’esame delle ipotesi sanzionatorie più comuni: censura, art. 40; multa, art. 41; sospensione, art. 42.

Inoltre, tratteremo degli artt. 49, 50, 51, 52 e 55.


.... segue .....

Lanciano, 7 ottobre 2017 Avv. Quirino Ciccocioppo

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di Avv. Quirino Ciccocioppo, Lanciano

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