Regolamentazione delle spese straordinarie per i figli in sede di separazione e divorzio

Se è pur vero che il codice civile impone ai genitori l’obbligo di mantenere il proprio figlio in proporzione alle rispettive sostanze, il problema, spesso, sorge in merito alla qualificazione delle spese straordinarie che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell’an e non determinabili nel quantum perché afferiscono a esigenze episodiche e saltuarie.
Stante il notevole numero di giudizi relativamente a tale problematica, molti Tribunali hanno, negli anni, acquisito precisi protocolli al fine di agevolare le decisioni dei Giudici e facilitare la gestione da parte dei genitori.
Ma, purtroppo, non tutti gli uffici giudiziari ne sono muniti.
In considerazione della riforma del titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile, che ha drasticamente mutato la materia dei rapporti di filiazione, introducendo principi innovativi, il Consiglio Nazionale Forense (organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana), il 29 novembre 2017, ha ritenuto necessario disporre strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare, per quanto possibile, il contenzioso riguardante l’individuazione e le modalità di rimborso delle spese riguardanti la prole.
Pertanto, ha elaborato delle linee guida, anche ai fini della stipula di eventuali protocollo con la magistratura a livello territoriali, per l’individuazione delle spese extra assegno di mantenimento che debbano essere preventivamente concordate dai genitori e quelle, invece, che non necessitano della concertazione.
Inoltre, il CNF ha previsto che, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall’altro (a mezzo sms e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Altra innovazione riguarda gli assegni familiari che, secondo il CNF, verranno attribuiti, in aggiunta all’assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore.
Infine, in merito alla detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, la stessa dovrà essere operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
Dette linee guida non sono vincolanti, potendo essere disattese sia con espressa pattuizione delle parti che dal Giudice che valuterà caso per caso, ma faciliteranno comunque il lavoro del Giudicante in caso di controversia sulla determinazione delle spese straordinarie dei figli in sede di separazione e divorzio.
Al fine di scongiurare controversie in materia, il CNF stesso invita i coniugi e i loro difensori a riservare ampia trattazione, sia all’interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio che negli atti introduttivi delle procedure giudiziali, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.
Per maggiori informazioni contattare lo Studio ai recapiti indicati.
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