Regolarità DURC


Regolarità del pagamento dei contributi DURC
Regolarità DURC

Circolare n.31 del 08/01/2018 e Circolare n.145 del 04/05/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Durc”

Tra i requisiti richiesti alle imprese per poter ottenere l’iscrizione all’Albo gestori ambientali l’articolo 10, comma 2, lettera e) del DM n.120/14, annovera la regolarità dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori che l’impresa deve dimostrare e più precisamente “per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui alla comma 1 siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza”.

Prima di procedere ad una disamina delle circolari in commento va chiarito che il Durc (documento unico di regolarità contributiva) è il documento con il quale, in modalità telematica ed in tempo reale, viene dimostrata la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali (Inps, Inail).

Con le circolari in commento il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito le necessarie indicazioni in merito ed in particolare con la circolare n.31/2018 viene riportato il chiarimento dell’INPS fornito relativamente alle interrogazioni effettuate attraverso il servizio durc on line a cui accedono le Sezioni regionali qualora la risposta del sistema riporta la dicitura “verifica in corso”.

L’INPS ha chiarito che “il servizio, operativo dal 1 luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 30/01/2015, emanato in attuazione dell’art.4 del D.L. 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n.78 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva), consente di compiere l’interrogazione in modalità telematica indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e di ottenere una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva”.

A seguito di tale interrogazione qualora vi siano nei confronti del soggetto sottoposto a verifica una esposizione debitoria ovvero una qualsiasi altra criticità, il sistema non rilascia immediatamente al soggetto richiedente (Sezione regionale) un esito positivo alla richiesta ma, al contrario, riporta la dicitura “verifica in corso”; contestualmente si apre un procedimento nei confronti del contribuente con l’invio di un invito a regolarizzare la propria posizione debitoria così come disposto dall’art.4, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, con l’indicazione delle cause che hanno determinato la situazione di irregolarità.

Il contribuente, entro 15 giorni dalla notifica di tale invito, viene sollecitato a regolarizzare la situazione versando le somme richieste.

Va precisato che tutta la procedura così avviata deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di verifica della regolarità contributiva.

In conclusione, dato che la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori è condicio sine qua non per ottenere l’iscrizione all’Albo qualora, a seguito di interrogazione del sistema telematico, trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di verifica, non viene riportata la dicitura “esito positivo”, la Sezione regionale dovrà provvedere ad emettere un provvedimento di diniego dell’iscrizione per mancanza del requisito di cui all’articolo 10, comma 2, lettera, e), del DM 120/14, oppure, qualora l’impresa risulti già iscritta, dovrà avviare un procedimento disciplinare di cancellazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Con la più recente circolare 4 maggio 2018 n.145 il Comitato nazionale ritorna sull’argomento stabilendo che le Sezioni regionali devono concludere l’attività istruttoria in tema di verifiche della regolarità contributiva entro un termine perentorio e più precisamente qualora il sistema di interrogazione on line riporti la dicitura “irregolare”, la Sezione dovrà effettuare una ulteriore interrogazione del sistema nei tre giorni precedenti la data della seduta della Sezione che deve pronunciarsi sulla istanza di iscrizione o rinnovo.

 

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Articolo del:


di Leonardo Di Cunzolo

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