Regole fiscali per la deducibilità degli omaggi ai dipendenti


Accade sempre più spesso che l’azienda intenda “omaggiare” ai propri dipendenti dei beni in natura generalmente non rientranti nell'attività d’impresa
Regole fiscali per la deducibilità degli omaggi ai dipendenti

 

Accade sempre più spesso che l’azienda intenda “omaggiare” ai propri dipendenti dei beni in natura generalmente non rientranti nell’attività d’impresa.

In tal caso occorre precisare che, per quanto concerne la tassazione in capo al dipendente destinatario dell’omaggio, concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente “i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tuttavia, in base all’attuale regime impositivo, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti possono essere detassate qualora ricorrano le condizioni di applicabilità del limite di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir che esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente  di importo non superiore ad Euro 258,23 nel periodo d’imposta.

Peraltro la liberalità in esame può essere erogata anche:

•    ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti;

•    anche in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.

Per quanto concerne la deducibilità per l’impresa degli omaggi concessi ai dipendenti, ovvero ai titolari  di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto), si osserva che il legislatore ha previsto una disciplina specifica che esula dalla funzione di rappresentanza o pubblicità dei predetti beni.

Infatti, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti (e ai soggetti fiscalmente assimilati) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’articolo 95, comma 1, Tuir.

La disposizione in esame considera deducibili dal reddito le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti, purché queste non siano sostenute per finalità di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto. Per quest’ultime tipologia di spese, infatti, la normativa fiscale ne dispone la deducibilità dal reddito di impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazione di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1, Tuir).

Ai fini Irap, invece, gli omaggi a dipendenti (e a soggetti assimilati), essendo assimilabili ai costi del personale, risultano essere indeducibili dalla base imponibile del tributo.

La deducibilità Irap è comunque riconosciuta allorquando gli omaggi siano costituiti da beni e servizi destinati a dipendenti e collaboratori per lo svolgimento dell’attività lavorativa: in tal caso, infatti, le spese in argomento, che non assumono natura retributiva per il dipendente o per il collaboratore, sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività di impresa.

 

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di Dott. Luca Valenti

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