Reiterate violazioni di domicilio costituiscono atti persecutori?

Nell’immaginario comune il delitto di stalking è oggi spesso visto come una sorta di “calderone giuridico” in cui confluiscono le condotte più disparate, ma nella prassi giudiziaria la situazione è ben più complessa.
Se da un lato è vero che il reato di atti persecutori ha “forma libera” ossia può essere realizzato attraverso differenti tipologie di condotte, dall’altro è pur vero che tali condotte devono comunque assurgere quanto meno al rango di minaccia o molestia tali da cagionare, alternativamente o congiuntamente, gli eventi tipici previsti dalla norma, ossia:
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un grave e perdurante stato di ansia/paura,
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il timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto,
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il cambiamento delle abitudini di vita.
Le condotte, inoltre, devono essere reiterate.
La struttura di “reato necessariamente complesso” del delitto di cui all’art. 612 bis c.p. postula questioni in ordine all’assorbimento di tutte le condotte poste in essere dal/dalla reo/rea nella fattispecie del delitto di atti persecutori, ma la giurisprudenza di legittimità non sempre avalla questo tipo di interpretazione, escludendo talvolta l’assorbimento in favore della autonoma punizione di quelle condotte, che pur vengono realizzate nel medesimo contesto.
Con un'articolata sentenza del 5 marzo 2021 (cass. Sez. 3° sent. 9069) la Corte di Cassazione, sul tema del concorso materiale di reati tra il delitto di stalking e quello di violazione di domicilio, ha sancito una serie di principi che si apprestano a limitare fortemente la possibilità di assorbimento del delitto di violazione di domicilio in quello di stalking.
Vediamoli insieme.
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Il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., è un reato necessariamente abituale per la cui perfezione è necessaria la consumazione di un altro reato (la molestia o la minaccia) oltre che un quid pluris che consiste nella produzione alternativa dei tre eventi tipici che già abbiamo riferito.
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Tra il delitto di stalking e quello di violazione di domicilio non esiste alcuna specialità quindi i due reati possono concorrere materialmente. Questo significa che se le molestie/minacce integranti gli atti persecutori, si realizzano anche attraverso la violazione di domicilio, l’autore delle condotte risponderà sia del delitto di stalking che di quello di violazione di domicilio.
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Il concorso tra i reati di cui parliamo è aggravato dal c.d “nesso teleologico” , che sussiste quando un reato viene commesso allo scopo di commetterne/aggravarne un altro (o per assicurare/conseguire per sé o per altri il prodotto/profitto/prezzo/impunità per un altro reato). Il nesso teleologico tra due reati determina un aumento della pena fino ad un terzo. Molto più verosimilmente, si assisterà al riconoscimento della ipotesi della “continuazione” tra i reati, poiché commessi in esecuzione di un disegno criminoso unitario, che comporta una differente modalità di calcolo della pena irrogabile : viene determinata una “pena base” per il reato più grave e si “aggiunge” una ulteriore pena per gli altri reati, derogando al rispetto dei minimi edittali in favore del reo.
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Il delitto di atti persecutori non assorbe mai quello di cui all’art. 614 c.p co. 1 quando commesso esclusivamente a mezzo violazioni di domicilio non aggravate.
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Per contro, il delitto di stalking, quando commesso esclusivamente a mezzo violazioni di domicilio aggravate, può essere assorbito nel reato di cui all’art. 614 c.p. solo se quest’ultimo in concreto viene ritenuto più grave. Questo significa che qualora le molestie poste in essere consistano esclusivamente in reiterate violazioni di domicilio commesse con uso di armi, con violenza sulle cose o sulle persone, sarà il reato di cui all’art. 614 c.p. ult.comma ad assorbire quello di stalking.
Occorre tuttavia precisare che quest'ultima ipotesi, non è concretamente applicabile ai fatti accaduti dopo l’entrata in vigore del Codice Rosso nell’agosto 2019, alla luce dell’inasprimento delle sanzioni operato dalla novella legislativa. Si potrà assistere alla ipotesi di assorbimento del reato di stalking in quello di violazione di domicilio solo se le condotte sono state realizzate prima dell’agosto 2019. Questo perché nella nuova formulazione, il reato di stalking è più grave di quello della violazione di domicilio, anche se aggravata da violenza su cose, persone o dall’uso di un’arma.
Con l'attuale formulazione, quindi, reiterate violazioni di domicilio commesse dopo l'agosto 2019, se idonee ad ingenerare lo stato di ansia e timore per la propria/altrui incolumità, il cambiamento delle abitudini di vita e/o un grave e perdurante stato di ansia/paura, saranno idonee ad integrare sia il reato di cui all'art. 614 c.p. che quello di atti persecutori.
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