Relazione extraconiugale tramite internet


Dovere di fedeltà e internet
Relazione extraconiugale tramite internet
L’obbligo reciproco di fedeltà è sancito nell’art. 143 c.c..
A seguito della riforma del diritto di famiglia la fedeltà è da intendersi come un impegno ampio, che ha la comunione materiale e spirituale dei coniugi quale presupposto e quale fondamento.
Dunque ciascun coniuge ha il dovere di non tradire la fiducia dell’altro, di non violare l’impegno alla devozione, alla dedizione, fisica e non, con comportamenti che siano idonei a ledere la dignità e la sensibilità dell’altro.
In tale prospettiva appare chiara la rilevanza anche del tentativo di adulterio e della infedeltà apparente: una condotta che ingeneri plausibili (per i modi, l’ambiente, la ripetitività) sospetti provoca senza dubbio una offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge e può determinare la crisi matrimoniale e poi la separazione.
In questo quadro si inserisce la ricerca di relazioni extraconiugali in internet: è stata ritenuta violazione di fedeltà, in quanto oggettivamente capace di minare la fiducia tra i coniugi e condurli al fallimento del rapporto.

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di Avv. Gianna Manferto

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