Relazione Investigativa
La relazione investigativa dà prova dello svolgimento costante e non episodico di attività lavorativa del dipendente durante le assenze per malattia

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016
La pronuncia n. 586 del 15 gennaio 2016 riguarda un caso di licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro, in relazione allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in costanza di malattia.
La Corte di Cassazione precisa come il giudice di merito abbia logicamente evidenziato che dalla relazione investigativa prodotta in giudizio, e dalla relativa deposizione testimoniale, "era emersa la prova dello svolgimento costante e non episodico di attività lavorativa".
La Suprema Corte aggiunge infine che, in ogni caso, è onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell'attività lavorativa svolta in favore di terzi, nel caso di specie presso l'esercizio commerciale della moglie, con l'infermità determinante l'assenza dal lavoro e col recupero delle normali energie psicofisiche.
La pronuncia n. 586 del 15 gennaio 2016 riguarda un caso di licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro, in relazione allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in costanza di malattia.
La Corte di Cassazione precisa come il giudice di merito abbia logicamente evidenziato che dalla relazione investigativa prodotta in giudizio, e dalla relativa deposizione testimoniale, "era emersa la prova dello svolgimento costante e non episodico di attività lavorativa".
La Suprema Corte aggiunge infine che, in ogni caso, è onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell'attività lavorativa svolta in favore di terzi, nel caso di specie presso l'esercizio commerciale della moglie, con l'infermità determinante l'assenza dal lavoro e col recupero delle normali energie psicofisiche.
Articolo del: