Rendita catastale 3: i capannoni


1) Cos`è la rendita catastale? 2) I capannoni 3) Come difendersi
Rendita catastale 3: i capannoni
COS’ E’ LA RENDITA CATASTALE
La rendita catastale è un dato numerico importantissimo: IDENTIFICA IL VALORE DEL NOSTRO IMMOBILE PER IL FISCO.

Quando acquistiamo un immobile al grezzo o è in fase di ristrutturazione, cioè privo di rendita, la rendita deve essere richiesta in seguito al Catasto o Agenzia Entrate, CON UNA SPECIALE PROCEDURA CHE SI CHIAMA DICHIARAZIONE DOC-FA, prevista dal D.M 701\1994.

Qualora poi l’immobile sia sottoposto a ristrutturazione che ne modifichi la destinazione d’uso, è necessario che il Tecnico edilizio, presenti NUOVAMENTE la documentazione in Catasto, il quale provvederà ad attribuire all’immobile una NUOVA RENDITA CATASTALE.

LA RENDITA CATASTALE è la base di calcolo, tecnicamente DEFINITA BASE IMPONIBILE, per TUTTE LE IMPOSTE E TASSE CHE RIGUARDANO GLI IMMOBILI.

Nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI, noi calcoliamo il nostro reddito immobiliare o fondiario prendendo a base la RENDITA CATASTALE.

Quando VENDIAMO o ACQUISTIAMO un IMMOBILE, o l’immobile cade in SUCCESSIONE e presentiamo la relativa DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE, calcoliamo l’imposta di REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI o L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE, sul dato della RENDITA CATASTALE.

Quando il Comune applica le IMPOSTE COMUNALI, cioè ICI, IMU, e ora TASI, noi calcoliamo le imposte sul dato della RENDITA CATASTALE.

Il CITTADINO SI DIFENDE
IL CITTADINO ha diritto di conoscere IN ANTICIPO la RENDITA CATASTALE su cui pagare le tasse ed ha DIRITTO DI POTER PROPORRE RICORSO CONTRO LA RENDITA, se ritenuta TROPPO ELEVATA, rispetto al VALORE dell’immobile di sua proprietà.

Nel caso dei capannoni o opifici industriali, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, o Catasto, ha l’OBBLIGO DELLA STIMA DIRETTA.

Ai sensi di legge, 11\8\1939 n 1249, per gli immobili produttivi, il Catasto deve effettuare un vero e proprio SOPRALLUOGO per vedere l’immobile, e non può valutarlo a tavolino.

Compiuta la valutazione, la rendita dell’immobile viene notificata al cittadino dal CATASTO o Agenzia del Territorio, e l’interessato ha 60 GIORNI di tempo PER PROPORRE RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA.

L’attribuzione di una nuova rendita catastale o la modifica di una rendita precedente sono attribuite dall’Agenzia Entrate a mezzo della notifica al cittadino di un APPOSITO AVVISO che è l’ATTO DI ACCERTAMENTO CATASTALE.

ATTENZIONE CONTRIBUENTI: anche questo è un VERO E PROPRIO AVVISO DI ACCERTAMENTO che va impugnato entro 60 giorni, davanti al Giudice Tributario.

Il cittadino contribuente che riceva una notifica di rendita catastale, ha DIRITTO DI RICORRERE.

QUALORA IL CITTADINO NON PROPONGA RICORSO, LA RENDITA CATASTALE DIVIENE DEFINITIVA E INTOCCABILE PER SEMPRE.

LE IMPOSTE IMMOBILIARI SARANNO CALCOLATE SU QUESTA RENDITA decorsi i 60 giorni.

Conviene quindi valutare con l’avvocato l’eventualità di proporre ricorso.

AVVOCATO ALESSANDRA BOTTURA
Studio Legale

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura

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