Rent to Buy: La nuova compravendita - parte terza
6) Privilegio speciale sull’immobile e non assoggettabilità a pignoramento da parte dei creditori del concedente.

6) Privilegio speciale sull’immobile e non assoggettabilità a pignoramento da parte dei creditori del concedente.
Al contratto (comma 3) si applica, per quanto compatibile, la disciplina dei contratti preliminari (artt. 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis c.c., ma il termine triennale di cui al comma 3° dell'articolo 2645-bis c.c. è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni) e perché produca i suoi effetti deve essere trascritto. Perciò, se al contratto non viene data esecuzione da parte del proprietario i crediti del futuro acquirente hanno "privilegio speciale sull’immobile"e gli eventuali creditori del venditore non potranno iscrivere ipoteca, né pignorare l’immobile; qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei confronti del conduttore, salvo che questi se ne sia accollato e per la quota di accollo (art. 2825-bis c.c.).
Al contratto (comma 3) si applica, per quanto compatibile, la disciplina dei contratti preliminari (artt. 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis c.c., ma il termine triennale di cui al comma 3° dell'articolo 2645-bis c.c. è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni) e perché produca i suoi effetti deve essere trascritto. Perciò, se al contratto non viene data esecuzione da parte del proprietario i crediti del futuro acquirente hanno "privilegio speciale sull’immobile"e gli eventuali creditori del venditore non potranno iscrivere ipoteca, né pignorare l’immobile; qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei confronti del conduttore, salvo che questi se ne sia accollato e per la quota di accollo (art. 2825-bis c.c.).
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