Requisiti d’individuazione lavoratore notturnista
Requisiti utili all’individuazione del lavoratore notturno; definizione del lavoratore notturno, interpretazione del Ccnl telecomunicazioni

PARERE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Oggetto: requisiti utili all’individuazione del lavoratore notturno
A norma dell’art. 1 del D. lgs. 66/2003, si definisce "lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale".
La Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa citata deve essere interpretata nel senso dell’alternatività dei requisiti "ritenendo che la previsione di cui al n. 2 (riferita allo svolgimento di almeno ottanta giornate lavorative annue) riguardi il caso in cui il lavoratore svolga, in periodo notturno, una parte del lavoro giornaliero in misura inferiore alle tre ore" (Cass. n. 20724 del 2008)
Orbene, nel caso del Ccnl Telecomunicazione l’art. 30, comma 4 prevede che: "Si considera periodo notturno un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale ovvero tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno".
Non vi è motivo per ritenere che l’interpretazione citata sia applicabile in via analogica anche all’art. 30 comma 4 del Ccnl Telecomunicazioni in quanto esso articolo riprende pedissequamente i citati criteri legislativi analizzati dalla Corte, con tutte le conseguenze economiche e normative del caso.
Avvocato Ernesto Maria Cirillo
Oggetto: requisiti utili all’individuazione del lavoratore notturno
A norma dell’art. 1 del D. lgs. 66/2003, si definisce "lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale".
La Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa citata deve essere interpretata nel senso dell’alternatività dei requisiti "ritenendo che la previsione di cui al n. 2 (riferita allo svolgimento di almeno ottanta giornate lavorative annue) riguardi il caso in cui il lavoratore svolga, in periodo notturno, una parte del lavoro giornaliero in misura inferiore alle tre ore" (Cass. n. 20724 del 2008)
Orbene, nel caso del Ccnl Telecomunicazione l’art. 30, comma 4 prevede che: "Si considera periodo notturno un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale ovvero tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno".
Non vi è motivo per ritenere che l’interpretazione citata sia applicabile in via analogica anche all’art. 30 comma 4 del Ccnl Telecomunicazioni in quanto esso articolo riprende pedissequamente i citati criteri legislativi analizzati dalla Corte, con tutte le conseguenze economiche e normative del caso.
Avvocato Ernesto Maria Cirillo
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