Respinto l'assalto delle società di telefonia


Stop del legislatore alla fatturazione a 28 giorni. Ripristinata quella mensile, ma gli operatori non intendono rinunciare ai loro guadagni
Respinto l'assalto delle società di telefonia
La disputa fra operatori telefonici e utenti non accenna a concludersi; vanno tuttavia registrati importanti passi in avanti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM - (121/17/CONS) e il legislatore (L. 172/2017) hanno risposto opponendosi alla discutibile fatturazione a 28 giorni imposta dai principali operatori telefonici (Vodafone, Tim, Wind Tre e Fastweb), statuendo che la fatturazione deve tornare ad essere mensile.
La legge n.172 del 4 dicembre 2017 obbliga le compagnie telefoniche a predisporre i rinnovi delle offerte e le fatturazioni dei servizi su base mensile o di multipli del mese (art. 19 quinquiesdecies). Si è imposto alle compagnie di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge, producendo quindi effetti concreti a far data dal 5 aprile 2018.

In merito alle somme versate in più dagli utenti nei periodi pregressi, l'AGCOM ha stabilito che il rimborso delle stesse deve essere effettuato dalle compagnie telefoniche in maniera automatica e già nel dicembre 2017 ha emanato una delibera in tal senso (507/17/CONS). L'Autorità ha indicato nella predetta delibera il modus operandi attraverso il quale i rimborsi dovevano essere effettuati: la decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione su base mensile deve essere posticipata per un numero di giorni pari a quelli erosi dalla fatturazione a 28 giorni posta in essere dagli operatori telefonici. In breve, una sorta di "sconto" sulla prima bolletta.
Le compagnie telefoniche hanno impugnato il provvedimento dell'AGCOM al TAR del Lazio. Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, riconoscendo il diritto degli utenti a ricevere la fatturazione dei servizi su base mensile (ordinanza del 12/02/2018 n° 792), ma ha sospeso i rimborsi in favore degli utenti fino al 31 ottobre 2018 perché ha addotto il carattere indeterminato della somma da corrispondere agli stessi, che avrebbe potuto, considerata l'entità complessiva della stessa, incidere sugli equilibri finanziario-contabili dei colossi delle comunicazioni.

L'AGCOM, preso atto della decisione parzialmente favorevole del giudice amministrativo, si è comunque attivata, emanando quattro delibere nei confronti di Vodafone, Tim, Wind Tre e Fastweb, ingiungendo alle stesse di applicare gli sconti a cui prima si è accennato, ma dette compagnie telefoniche non solo hanno impugnato le delibere autonome a loro rivolte, ma anche aumentato le proprie tariffe: all'utente non rimane altro che recedere dal contratto o cambiare operatore telefonico, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aumento della tariffa, senza così incorrere in spese o penali per la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale. Ma è necessario informare per iscritto la compagnia telefonica di tale decisione per non incorrere poi in brutte sorprese.

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di Avv. Valerio Valensin

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