Responsabilità nel danno cagionato da cosa in custodia


In capo al dannegiato incombe il dovere generale di ragionevole cautela, il comportamento imprudente interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
Responsabilità nel danno cagionato da cosa in custodia

L'illecito di cui all’art. 2051 c.c., danno cagionato da cosa in custodia, presuppone che il danno si sia prodotto come conseguenza normale dell’intrinseca pericolosità del bene, ovvero in conseguenza dell’insorgere in esso di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni. (cfr., tra le tante, Cass. 24/2/2014, n. 4277; Cass. 2/12/2013, n. 27035; Cass. 4/10/2013, n. 22684).

L’applicazione della norma in questione comporta, sul piano probatorio, per il danneggiato l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso di causalità fra la cosa e l’evento lesivo e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 11/5/2017, n. 11516).

In particolare, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, (cfr. ordinanze 1/1/2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1127 c.c. comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

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di Avv. Vincenzo d'Angelo

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