Responsabilità medica e misura del risarcimento


Cumulabilità o meno di risarcimento e indennizzo in ipotesi di fatto illecito commesso da un medico
Responsabilità medica e misura del risarcimento

RESPONSABILITA’ MEDICA E MISURA DEL DANNO

Si discute se, in ipotesi di responsabilità medica, al danneggiato possa essere riconosciuto il cumulo dei benefici di carattere indennitario e risarcitorio. Nel caso in esame, in particolare, si valuta se dall’ammontare del danno subito da un neonato, consistente nelle spese da sostenere per tutta la vita per l’assistenza personale, debba essere sottratto il valore dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS.

Un indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, sez. III, 27.07.2001, n. 10291) sostiene la cumulabilità del risarcimento dovuto dal danneggiante con l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, sul presupposto che quest’ultima si basa su un titolo diverso dall’atto illecito del medico e non ha finalità risarcitoria.

Secondo un diverso orientamento (cfr. Cass., sez. III, 20.04.2016, n. 774), il giudice deve detrarre dal risarcimento il beneficio a titolo di indennità di accompagnamento, poiché tale emolumento incide sulla misura del danno risarcibile, in quanto lo elimina in parte.

Su tale contrasto giurisprudenziale si è pronunciata la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12567 del 22.05.2018.

La Corte, pur riconoscendo di dover porre un principio di diritto a cui attenersi nella specifica controversia, affronta un tema più generale, rappresentato dalla portata del principio della compensatio lucri cum damno e, quindi, se il giudice, quando l’evento causato dall’illecito costituisce a favore del danneggiato il presupposto per l’attribuzione di benefici economici che attenuano il pregiudizio causato, ne debba tener conto nella quantificazione del danno.

L’esistenza dell’istituto della compensatio lucri cum damno non è controversa nella giurisprudenza di legittimità e, quindi, se il fatto dannoso, assieme al danno, porta un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento.

La Corte, ciò premesso, si pone il quesito di quale sia l’ambito di operatività di tale istituto, soprattutto quando il vantaggio goduto dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, situazione che si crea quando vi è un soggetto chiamato a rispondere civilmente del danno (il medico) ed un diverso soggetto (l’INPS) obbligato per legge (potrebbe anche essere per contratto - n.d.a.) ad erogare un beneficio.

In effetti, la questione non si pone ove vi sia un unico soggetto responsabile, pur in presenza di diversi titoli; la Corte ricorda in tal senso il principio secondo cui “la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica … il divieto del cumulo …” (Cons. Stato, sentenza 1/2018).

Ove vi siano, invece, diversità di titoli e di soggetti obbligati, la Corte, innanzitutto, ritiene che non possono rientrare nell’operatività del principio della compensatio i casi in cui il vantaggio è rappresentato da scelte autonome del danneggiato (nuova prestazione lavorativa del superstite, prima non occupato, in conseguenza del decesso del coniuge), così come non è computabile il beneficio derivante dall’acquisto dell’eredità da parte degli eredi della vittima.

In sostanza, “il beneficio non è computabile con l’applicazione della compensatio allorchè trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale”.

La Corte, quindi, ragiona in termini di “giustizia” del beneficio, considerando la funzione specifica del vantaggio di cui gode il danneggiato, al fine di decidere sulla cumulabilità di risarcimento e indennità ed afferma, ad esempio, la cumulabilità tra indennità e risarcimento in caso di assicurazione sulla vita, poiché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato, con la conseguenza che l’indennità svolge una funzione diversa da quella risarcitoria.

Per quanto concerne il caso di specie, la Suprema Corte osserva che, a base della previsione legislativa della erogazione dell’indennità accompagnatoria, vi è una finalità solidaristica e assistenziale, che non esclude il calcolo di tale beneficio ai fini della stima del danno, ove ricorrano due condizioni: (i) che il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze negative prodotte nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito e (ii) che la legge preveda che il responsabile dell’evento dannoso sia obbligato a restituire alla pubblica amministrazione gli importi erogati all’assistito.

Nel caso in esame, quindi, l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS deve essere sottratta dall’ammontare del danno, proprio perché (i) l’indennità di accompagnamento è direttamente finalizzata a compensare il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito e perché (ii) l’ente erogatore può rivalersi sul responsabile dell’illecito.

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di Gianluca Baciga

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