Responsabilità solidale da fatto illecito


Trattasi di responsabilità relativa diversamente regolata in sede civile ed amministrativa
Responsabilità solidale da fatto illecito

L’art. 2055 c.c recita: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

In tema di responsabilità da fatto illecito la responsabilità è, dunque, solidale solo se il fatto dannoso sia imputabile alle persone chiamate a rispondere.

Ad una lettura superficiale potrebbe sembrare che la norma stabilisca qui la responsabilità solidale per tutti su di un unico titolo: la commissione del medesimo illecito e che, per il resto, il problema riguardi unicamente la gradualità delle colpe (nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate).

Tuttavia l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c. non va intesa tal senso, giacché deve essere inteso non in senso assoluto, bensì relativo.

 

Su di un piano prettamente civilistico Cass. 20192/2014, in fattispecie concreta in cui le colpe dei danneggianti erano differenziate non solo per gravità ma anche per la diversità degli illeciti compiuti, ha precisato: “in tema di responsabilità extracontrattuale, a differenza di quanto previsto all'art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso"; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà”.

Ci troviamo quindi di fronte ad una differenziazione normativa tra l’obbligo generale di risarcire (2043 c.c.) e la solidarietà nell’obbligo (2055 c.c.).

L'unicità del fatto dannoso è quindi dal 2055 c.c. considerata in modo relativo, con funzione di rafforzamento della garanzia del danneggiato, “pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. n. 17397 del 2007; Cass. a 6041 del 2010)”.

Nel merito era accaduto che in un istituto scolastico era stata affissa in bacheca un falso avviso di una studentessa che offriva prestazioni sessuali a pagamento. La vittima aveva denunciato il fatto ed aveva poi subito minacce e molestie da una parte degli autori dell’illecito, fino a decidere di cambiare istituto. Gli autori dell’illecito erano stati: uno studente (che aveva battuto a computer l’avviso) e due studentesse che l’avevano composto. Il primo si era immediatamente scusato e si era poi astenuto dalle ulteriori azioni dannose, compiute dalle altre due. La vicenda processuale era stata assai travagliata e si era conclusa, nel merito, con la condanna in solido eguale per tutti gli autori degli illeciti, che, come s’è visto, erano stati diversi. La decisione, severa in egual modo per tutti gli autori dell’illecito, era stata decisa dal giudice d’appello in ragione appunto del rafforzamento della garanzia per la vittima.

Tuttavia la Corte di Legittimità ha, nel caso, posto un limite a tale rafforzamento precisando che “anche in caso di illecito plurisoggettivo, ciascuno può essere chiamato a rispondere solo dei danni che ha provocato o concorso a provocare, ovvero del danno rispetto al quale la sua condotta attiva o omissiva opera come causa efficiente, cioè dell’evento del danno in relazione al quale il suo comportamento si pone come antecedente causale necessario”.

 

Sul piano amministrativo la L. n. 689/1981, con l’art. 5, prevede sanzione amministrativa solo a carico degli autori in concorso nella violazione (con difetto quindi della solidarietà passiva degli altri). Tuttavia l’art. 28, a proposito della riscossione delle somme per le violazioni dovute all’Amministrazione, rinvia per l’interruzione della prescrizione alle norme del codice civile e, con l’art. 6, prevede la solidarietà passiva tra l’autore della violazione e il titolare di diritto reale (proprietario, usufruttuario ecc.e di quanti altri, dotati di autorità su quest’ultimo, sia esso persona fisica o giuridica) sulla cosa, usata o destinata alla violazione.

Ci sono quindi due previsioni normative in materia di illeciti e di sanzioni amministrative: una regolata dall’art. 5 e l’altra dall’art. 6 della l. n. 689/81.

L’art. 5 riguarda il concorso di persone nella violazione amministrativa e dispone, per ognuna di esse, la sanzione specifica ad esse solo riservata: ognuno, cioè deve pagare la sua sanzione specifica.

L’art. 6, invece, ha per destinatari altri soggetti, che non hanno commesso direttamente l’illecito amministrativo, ma che erano titolari di diritti reali sulla cosa usata per la violazione. Questi soggetti sono obbligati in solido con l’autore dell’illecito a pagare la somma da questi dovuta, con diritto però di regresso per l’intero nei loro confronti.

E’ una solidarietà basata su di una presumptio iuris tantum: quella che la cosa non sia stata usata contro la loro volontà: possono sfuggire a tale solidarietà solo fornendo prova che la cosa, oggetto del loro diritto, sia stata usata contro la loro volontà.

L’art. 28 della stessa legge prevede la prescrizione al termine di cinque anni e la sua interruzione ai sensi del codice civile.

Cass. Ord. n. 1550/2018 in un caso del genere, seguendo un indirizzo giurisprudenziale costante, pur se un po’ vecchiotto (Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000; Sez. 1, Sentenza n. 18365 del 23/08/2006) ha stabilito il seguente principio:In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all'art. 1310 cod. civ., fra coobbligati solidali. L'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi del concorso di più persone nella commissione della violazione, prevista dall'art. 5 della legge n. 689 del 1981, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero".

Viene così creata, per legge, una solidarietà tra chi ha certamente commesso l’illecito e chi, pur non avendolo commesso, lo ha favorito, non opponendovisi, ma gli viene riconosciuto il diritto di regresso per intero. Questa solidarietà è però negata dalla giurisprudenza in caso che l’illecito sia stato commesso da un concorso di persone.

Si tratta indubbiamente di norme e di indirizzo giurisprudenziale singolari e meritevoli di approfondimento ulteriore.

 

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di pietro bognetti

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