RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA


Macchia d'olio sull'asfalto: ANAS responsabile
RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA
La Corte di Cassazione con sentenza n. 295 del 13 gennaio 2015, respinge il ricorso dell'A.N.A.S. avverso una sentenza che l'aveva condannata a risarcire un automobilista incorso in un sinistro causato dalla presenza di una chiazza d'olio sull'asfalto.

Nonostante la sterminata casistica giurisprudenziale relativa all’annoso problema della responsabilità per le cose in custodia, l’orientamento della Suprema Corte sul punto non è sempre stato univoco.

Come noto, ai sensi dell'art. 2051 C.C. il custode risponde del danno provocato dalle cose affidate alla sua cura, indipendentemente dalla propria colpevolezza, salvo che fornisca la prova liberatoria costituita dal caso fortuito, delineando - pertanto - un ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.

"Custode" è colui che ha un potere di fatto sulla cosa, che ha, cioè, su di essa un reale controllo tale da consentirgli di impedire eventuali situazioni di pericolo per i terzi.

In tal caso, chi invoca la responsabilità ex art. 2051 C.C. deve dimostrare l'esistenza della situazione di pericolo, il danno subito ed il nesso causale tra le due cose.

Tale norma viene ormai costantemente invocata a fondamento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada per i danni subiti dagli utenti.

Come anticipato, l’orientamento sul punto non è sempre stato costante.

Alla fine degli anni novanta la Cassazione propendeva per l’assoluta inapplicabilità dell’art. 2051 C.C. ai danni causati da cattiva manutenzione delle strade, sul presupposto che la rete stradale fosse troppo estesa per esigerne un effettivo e costante controllo da parte dell’Ente proprietario.

In tali casi la norma applicabile in via residuale era l’art. 2043 C.C. , con conseguente onere per il danneggiato di dimostrare anche la condotta colposa dell'Ente.

Si pensi, ancora, alla ben più recente sentenza n. 10643 del 2012 nella quale la Stessa Corte affermava che non può aversi alcuna responsabilità in capo al custode "quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ....(omissis) .... Il caso della macchia d'olio su asfalto è assolutamente emblematico della situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode".

Tale pronuncia, in buona sostanza, aveva ritenuto che la stessa natura della situazione di pericolo costituisse una prova del caso fortuito.

Con la sentenza n. 295 del 2015, invece, la Cassazione torna all’applicazione della norma nella sua forma più "pura", parlando esplicitamente di responsabilità oggettiva e stabilendo che il danneggiato deve fornire unicamente la prova del danno e del nesso causale con la cosa.

Infatti, nel confermare la decisione dei giudici di merito, stabilisce che "affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, nè implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario".

Pertanto, nel caso in esame, "l'Ente custode avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa ed adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d'olio)".

In conclusione, la Suprema Corte, ribadendo l’irrilevanza della condotta del custode, rimarca la funzione dell’art. 2051 C.C. stabilendo che la ratio della norma non è quella di stabilire obblighi specifici ma "quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa".



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di AVV. ALESSANDRA FARCI

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