Responsabilità da prodotto difettoso


Un prodotto può dirsi difettoso non solo per un difetto di fabbricazione
Responsabilità da prodotto difettoso
Prima di addentrarci nell’analisi della responsabilità civile per prodotti difettosi, è doveroso prima capire quali siano i prodotti che rientrano nella normativa sul danno da prodotto difettoso.

Ai sensi dell’art. 115 del C.d.C (Codice del Consumo) è definito "prodotto" ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Un prodotto può dirsi difettoso non solo per un difetto di fabbricazione per esempio un tubo spessorato che non resiste alla pressione ma, secondo la legge, anche tenuto conto del modo, dell’utilizzo a cui può essere destinato, e dal tempo in cui è sato immesso sul mercato.

Esaminiamo più da vicino questi tre aspetti ritenuti di notevole importanza ai fini dell’identificazione della responsabilità del produttore:
- MODO: la difettosità di un prodotto può interessare la progettazione, la produzione e l’informazione. La disposizione in esame fa riferimento all’ipotesi di errore o di mancata informazione.
- USO: al quale il prodotto è destinato. Il prodotto viene considerato difettoso quando non garantisce la sicurezza nel suo utilizzo in conformità all’uso per cui è stato ideato e realizzato.
- TEMPO: tale requisito attiene alle caratteristiche di legge e ai requisiti tecnici che si possono evincere dallo stato della scienza e della tecnica al momento in cui lo stesso è stato messo in circolazione e non al momento in cui si è verificato il sinistro.

Per i danni cagionati dalla difettosità del prodotto è responsabile prima di tutto il produttore.
Ai sensi deI II comma dell’art. 115 C.d.C il "produttore" è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente. E’ considerato altresì produttore anche il fornitore del servizio o un suo intermediario.
Qualora il produttore non venisse identificato, viene sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore, il soggetto che ha distribuito il prodotto in un’attività commerciale (es. il rivenditore, il grossista...).
Infine, se la fabbricazione del prodotto è il risultato della collaborazione di più produttori, essi sono tutti responsabili solidalmente nei confronti del danneggiato.

Dopo questa breve analisi, vediamo ora quale tipo di danno può essere risarcito.
Premesso che sussistono due limiti, uno qualitativo e uno quantitativo: il primo è risarcibile solo per il danno a persone (morte o lesioni personali) o a cose purché diverse da prodotto difettoso.
Quanto al limite quantitativo, il danno a cose è risarcibile solo se superiore all’importo di Euro 387,00.
L'entità del risarcimento dovuto dal danneggiante può essere diminuito o non dovuto qualora, il danneggiato con la sua condotta abbia concorso a cagionare l’evento dannoso (per esempio l'installazione di una tubazione rispettando le istruzioni del produttore o l'utilizzo di una tubazione ad una pressione superiore a quella dichiarata dal produttore.
Il risarcimento può essere altresì diminuito o non dovuto se, il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno (per esempio la mancata manutenzione di una tubazione secondo le istruzioni del produttore).
In ultimo, il risarcimento non è dovuto nell’ipotesi in cui il danneggiato fosse a conoscenza della difettosità del prodotto e del pericolo che ne poteva derivare e ciò nonostante vi sia volontariamente esposto (ad rsempio l'installazione di una tubatura utilizzando tubi, raccordi o altri componenti manifestamente danneggiati e/o fuori norma).

Ai fini della risarcibilità del danno, il danneggiato deve provare di aver patito un danno, è il cosiddetto onere della prova. Sul punto, è necessario precisare che, generalmente la disciplina ordinaria del nostro sistema giuridico prevede che l’onere della prova sia a carico del danneggiato. Infatti, l’art. 2697 C.C. statuisce che chi vuole far valere un proprio diritto deve fornire la prova. Nel caso di responsabilità del produttore per difetto del prodotto, invece, vige un regime del tutto differente che si basa su due principi:
1) L’onere della prova a carico del danneggiato è alleviata: invero egli deve sì fornire la prova di aver patito un danno, che il prodotto è difettoso e che il danno è stato causato dal prodotto difettoso ma è esonerato dal fornire la prova della colpa del produttore ossia che il produttore sia a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la difettosità del prodotto; spetta invece al produttore discolparsi.
2) Il diritto del produttore a discolparsi è circoscritto ai casi indicati e disciplinati dall’art. 118 del C.d.C. che devono sussistere quando si verificano le seguenti circostanze:
A) Il produttore non ha messo il prodotto in circolazione.
B) Il difetto che ha provocato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione.
C) Il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita e/o per qualsiasi attività a titolo oneroso (es. prodotti dati in omaggio o per promozione).
D)Il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante.
E) Lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva di considerare il prodotto come difettoso.

E’ bene precisare che vi sono due termini previsti dalla legge per l’esercizio dell’azione da parte del danneggiato:
1) Il termine di decadenza di dieci anni che decorre dal momento in cui il prodotto è stato immesso nel commercio nell’Unione Europea.
2) Il periodo di prescrizione di tre anni da quando il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.
La differenza tra i due termini consiste, oltre che nella diversa decorrenza, nel fatto che il termine di prescrizione, una volta interrotto comincia a decorrere nuovamente dall’inizio; inoltre lo stesso è soggetto a sospensione; la decadenza invece né si interrompe né si sospende.

In conclusione, si precisa che le regole in materia di responsabilità del produttore non sono derogabili. Il danneggiato ha la facoltà di disporre dei suoi diritti una volta verificatosi il danno.

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di Avv. St. Simona Loprieno

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