Responsabilità del Comune nel sinistro dell'utente
Il Comune è responsabile del sinistro cagionato dalla mancata manutenzione di sua spettanza

Quando accade un sinistro, spesso si pone il problema di individuare il soggetto responsabile per il risarcimento dei danni subiti dalla vittima.
Con la sentenza n. 20731 del 14 ottobre 2016 la Corte di Cassazione ha affrontato una vicenda in cui una minore, camminando in spiaggia, finiva su delle braci semispente, riportando delle lesioni.
Nel corso del processo veniva appurato che, secondo la legge regionale applicabile al caso, l'onere di provvedere alla pulizia dell'area in cui era avvenuto il sinistro spettava al Comune convenuto in giudizio, il quale si difendeva documentando di avervi adempiuto affidando apposito incarico a soggetto terzo.
Secondo la Suprema Corte, però, il mero affidamento dell'appalto, a fronte dell'effettiva mancata pulizia dei luoghi in occasione del sinistro, non consente di esonerare il Comune dalla responsabilità per i danni cagionati alla minore e ciò perché l'art. 1228 cod. civ. prevede che il soggetto obbligato ad una prestazione, che si avvalga dell'opera di terzi, "risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".
Per tale ragione, il Comune ricorrente si vedeva altresì condannato al risarcimento delle spese legali sostenute dall'altra parte.
Con la sentenza n. 20731 del 14 ottobre 2016 la Corte di Cassazione ha affrontato una vicenda in cui una minore, camminando in spiaggia, finiva su delle braci semispente, riportando delle lesioni.
Nel corso del processo veniva appurato che, secondo la legge regionale applicabile al caso, l'onere di provvedere alla pulizia dell'area in cui era avvenuto il sinistro spettava al Comune convenuto in giudizio, il quale si difendeva documentando di avervi adempiuto affidando apposito incarico a soggetto terzo.
Secondo la Suprema Corte, però, il mero affidamento dell'appalto, a fronte dell'effettiva mancata pulizia dei luoghi in occasione del sinistro, non consente di esonerare il Comune dalla responsabilità per i danni cagionati alla minore e ciò perché l'art. 1228 cod. civ. prevede che il soggetto obbligato ad una prestazione, che si avvalga dell'opera di terzi, "risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".
Per tale ragione, il Comune ricorrente si vedeva altresì condannato al risarcimento delle spese legali sostenute dall'altra parte.
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