Responsabilità del concessionario autostradale
Responsabilità del gestore o concessionario autostradale per cattiva o omessa manutenzione

Si è molto discusso in ordine alla natura della responsabilità del gestore o concessionario autostradale, allorquando, dalla cattiva o omessa manutenzione della rete autostradale derivino danni agli utenti.
La Suprema Corte ha stabilito che la prestazione del concessionario a fronte del pagamento del pedaggio, consiste nell'infrazionabile messa a disposizione dell'autostrada in condizioni tali da poter essere percorsa con sicurezza. Si è in presenza, quindi, di un prezzo pubblico il cui pagamento determina la nascita di un rapporto contrattuale da cui consegue che la responsabilità per eventuali danni non si configura come di natura extracontrattuale, ma costituisce una chiara fattispecie di responsabilità soggettiva da concessione.
Ne deriva che l'ente concessionario del servizio pubblico autostradale ha l'obbligo di assicurare la sicurezza e la piena agibilità del tratto di strada gestito e, in tale ambito, di provvedere prontamente alla rimozione di ogni ostacolo, principio assoluto del nemine laedere rapportabile sia alle ipotesi di veicoli fermi o danneggiati sulla carreggiata, sia all'attraversamento della sede stradale di animali, sia da macchie di gasolio o altri materiali viscidi sull'asfalto. In tali casi sussiste responsabilità del gestore sia in virtù dell'articolo 2043 codice civile che dell'art. 2051 dello stesso codice.
La Suprema Corte ha stabilito che la prestazione del concessionario a fronte del pagamento del pedaggio, consiste nell'infrazionabile messa a disposizione dell'autostrada in condizioni tali da poter essere percorsa con sicurezza. Si è in presenza, quindi, di un prezzo pubblico il cui pagamento determina la nascita di un rapporto contrattuale da cui consegue che la responsabilità per eventuali danni non si configura come di natura extracontrattuale, ma costituisce una chiara fattispecie di responsabilità soggettiva da concessione.
Ne deriva che l'ente concessionario del servizio pubblico autostradale ha l'obbligo di assicurare la sicurezza e la piena agibilità del tratto di strada gestito e, in tale ambito, di provvedere prontamente alla rimozione di ogni ostacolo, principio assoluto del nemine laedere rapportabile sia alle ipotesi di veicoli fermi o danneggiati sulla carreggiata, sia all'attraversamento della sede stradale di animali, sia da macchie di gasolio o altri materiali viscidi sull'asfalto. In tali casi sussiste responsabilità del gestore sia in virtù dell'articolo 2043 codice civile che dell'art. 2051 dello stesso codice.
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