Responsabilità del progettista ex art. 1669 c.c.


Se i gravi difetti dell’edificio dipendono da un’errata progettazione anche il tecnico risarcisce il danno ex art. 1669 c.c. insieme al costruttore
Responsabilità del progettista ex art. 1669 c.c.
Gravi vizi dell'immobile: anche il progettista risarcisce il danno ex art. 1669 c.c.

Una recente sentenza della Cassazione, la n. 26552 del 9 novembre 2017 si è nuovamente pronunciata sul tema dell'applicabilità della particolare forma di responsabilità extracontrattuale prevista in materia di appalto anche al progettista e/o al direttore dei lavori.
Va ricordato che, con riguardo ai beni immobili, in materia di appalto, è prevista una speciale forma di responsabilità in capo all’appaltatore per il caso in cui l'edificio cada in rovina o presenti gravi difetti nel corso di dieci anni dalla realizzazione dell'opera (o, come la Cassazione ha recentemente ricordato in altra pronuncia, anche per il caso della ristrutturazione o dell’esecuzione di rilevanti opere di manutenzione straordinaria) a causa di vizi del suolo o difetti di costruzione.
Dal momento che l'art. 1669 c.c. fa ricadere tale responsabilità in capo all’appaltatore, ci si è chiesti spesso se, in caso di corresponsabilità tra più soggetti che abbiano provveduto alla costruzione o alla ristrutturazione, essa possa essere estesa anche al venditore, purché sia fornito delle competenze tecniche per dare (direttamente o tramite il direttore dei lavori) indicazioni specifiche a chi ha costruito l'opera, oppure anche al progettista.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità può sorgere non solo in capo all'appaltatore, ma anche ad altri soggetti che per colpa professionale abbiano contribuito all’insorgere dei gravi difetti.
Si è, infatti, ritenuto che la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. copra un ambito di casi più ampio di quanto risulterebbe dalla stretta interpretazione della norma e ciò proprio in quanto si tratta di una forma di responsabilità extracontrattuale prevista per legge a tutela dell'incolumità delle persone.
Così, anche la recente sentenza di novembre, ha chiarito che se i gravi difetti dipendono da un'errata progettazione, il progettista può essere chiamato a risponderne congiuntamente al costruttore nonostante i contratti in virtù dei quali operano questi soggetti nei confronti del committente siano differenti.
Nel caso portato all'attenzione della Cassazione, in particolare, i proprietari di un immobile situato in una zona caratterizzata da frequenti e cicliche esondazioni avevano citato in giudizio il progettista e il costruttore-venditore del bene, lamentando l'esistenza di consistenti allagamenti dei piani interrati che impedivano spesso l'accesso ai locali e la loro stessa utilizzabilità.
Premesso che tra i difetti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1669 c.c. vi sono anche quei vizi che limitino considerevolmente il godimento dell’immobile, la sentenza ha precisato che il progettista è certamente responsabile anche di vizi di questo tipo, laddove nel progettare l'opera e fornire indicazioni al costruttore egli abbia omesso di tenere in debito conto le caratteristiche del suolo sottostante e non abbia adottato le misure idonee, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, a scongiurare il verificarsi di gravi danni come quelli in concreto verificatisi.
Nel caso in questione, in particolare, trascurando le peculiarità dell’area di sedime del fabbricato, l'architetto e il costruttore avevano progettato e realizzato un piano interrato, senza peraltro prevedere alcun innalzamento del suolo del piano di campagna idoneo a raccogliere o far defluire altrove le acque.

Ne consegue la piena responsabilità di entrambi ai sensi dell’art. 1669 c.c.

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di Avv. Alberta Martini Barzolai

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