Responsabilità della compagnia aerea


Responsabilità della compagnia aerea per il ritardo o la cancellazione del volo aereo. Diritto ad essere risarciti
Responsabilità della compagnia aerea
La normativa che regola il caso della cancellazione del volo aereo e il ritardo nella partenza è il regolamento UE 261/2004 - molto chiaramente spiegato nella Carta dei Diritti del Passeggero dell’Enac.

Secondo questa normativa, infatti, tutti i passeggeri hanno diritto ad assistenza immediata sul posto da parte della compagnia aerea e ad una compensazione monetaria una volta rientrati a casa, in caso di:

- imbarco negato (cioè, quando il passeggero non viene imbarcato a causa di un eccessivo numero di prenotazioni; in gergo si chiama overbooking)
- cancellazione del volo
- ritardo prolungato volo cancellato

Come si legge nella Carta dei Diritti dei Passeggeri, le compagnie aeree hanno l’obbligo di fornire assistenza immediata e di pagare una compensazione nel caso di:
- voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Non hanno invece nessun obbligo in caso di:
- voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto
- passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
- passeggeri a cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
- se la cancellazione del volo o il ritardo dello stesso è causato da circostanze straordinarie che non potevano essere evitate (ad esempio, in caso di scioperi, problemi di sicurezza o più semplicemente condizioni meteo avverse)
- se il passeggero è informato della cancellazione almeno due settimane prima

Con una sentenza pubblicata il 17 settembre 2015 la nona sezione della Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla causa C 257/14 ed ha chiarito che la compagnia aerea dell'Unione Europea deve indennizzare il passeggero se la cancellazione o il prolungato ritardo del volo dipendono da circostanze non "eccezionali", come può essere considerato un guasto che deriva da una carenza di manutenzione.
Rientrano, invece, nelle "circostanze eccezionali" che dispensano il vettore dall'indennizzo, i guasti di apparecchi che presentano vizi occulti di fabbricazione che incidono sulla sicurezza dei voli, o i danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terrorismo.

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di Avv. Daniela Bontà

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