Responsabilità in materia sanitaria: le novità


La "Riforma Gelli" e le nuove prospettive alla luce della rinnovata disciplina giuridica
Responsabilità in materia sanitaria: le novità
Con la Legge n. 24 del 8 Marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17/03/2017 n. 64, è stata introdotta la nuova disciplina in tema di responsabilità sanitaria.

Nello specifico il testo - conosciuto, altresì, come "Riforma Gelli" - contiene "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Il provvedimento, composto da 18 articoli, affronta diversi profili della responsabilità medica quali il modus agendi procedimentale in ambito giudiziario, la definizione dei limiti di responsabilità tra professionista sanitario e struttura ospedaliera pubblico/privata ed il livello di sicurezza delle cure e del relativo rischio sanitario.

Il legislatore ha cercato di porre al centro del progetto normativo la tutela del diritto alle cure sanitarie per il cittadino in ogni fase, da quella relativa all'obbligo di informativa alla tutela in sede giudiziaria senza, tuttavia, dimenticare l'altrettano rilevante aspetto della garanzia difensiva per il professionista in base alle diverse ipotesi di responsabilità.

In tal senso, è il preciso inquadramento dei casi di responsabilità medica, ricondotta per il sanitario nell'alveo delle ipotesi ex art. 2043 C.c. (responsabilità extracontrattuale) e per la struttura in quelle ex artt. 1218 e 1228 C.c. .

Sono state, inoltre, tipizzate le modalità di azione giudiziaria civile e penale, rispettivamente inquadrate nel testo di cui agli artt. 696 bis del C.p.c. e 590 sexies del C.p. .

L'art. 696 bis C.p.c. (richiamato dall'art. 8 della legge 24/2017) prevede l'obbligo preventivo di ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) anche in ottica di una composizione della controversia alternativa alla già esistente "mediazione obbligatoria".
L'art. 590 sexies C.p. (introdotto dall'art. 6 della Legge 24/2017) limita i casi di responsabilità sanitaria per imperizia del sanitario, escludendola qualora la morte( art. 589 C.p) o le lesioni colpose ( art. 590 C.p.) si siano verificate nel rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Il richiamo alle linee guida ha comportato l'obbligo per il Ministero della salute di emanare - entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 24/2017 - il relativo decreto ai sensi dell'art. 3 della legge in oggetto. Obbligo assolto nel mese di Agosto con l'istituzione e regolamentazione dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche a cui spetterà il compito di redigere le linee guida cui i professionisti sanitari dovranno attenersi nell'esercizio della loro professione.

L'art. 5, in tal senso, afferma che "Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3..."

L'art. 6, innovando il Codice Penale con l'introduzione del citato art. 590 sexies, detta una specifica linea valutativa della eventuale responsabilità penale in ambito sanitario : viene, infatti, esclusa la rilevanza del grado della colpa ai fini della configurabilità del reato prevedendo, quale discriminante unica, la valutazione ex comma 2 del suddetto articolo ossia il rispetto o meno delle linee guida o, in assenza di queste, delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Il risarcimento del danno,se accertato, dovrà essere valutato e liquidato - per ogni tipo di danno - secondo le tabelle del Codice delle assicurazioni private .

L'art. 8 prevede l'obbligatorietà di ricorso alla CTP ( consulenza tecnica preventiva) ex art. 696 bis del C.p.c. , rendendola condizione di procedibilità per l'azione giudiziale ordinaria. La mancanza di una delle parti interessate ( compresa la compagnia assicuratrice) determina la condanna alle spese di consulenza e lite a carica della parte mancante oltre ad una pena pecuniaria a favore della parte comparsa a prescindere dall'esito del giudizio ordinario.

La riforma contiene altre importanti innovazioni in tema di copertura assicurativa obbligatoria per la struttura sanitaria(art. 10) ed azione diretta contro le assicurazioni (art. 12) alternativa a quella ex art. 8 della Legge.

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di Avv. Riccardo Caridi

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