Responsabilità medica


Il medico o l'operatore sanitario risponderanni dei danni provocati solo se vi è stata colpa grave
Responsabilità medica
Il medico o l'operatore sanitario non dovrà più rispondere in Tribunale per un danno anche grave che abbia procurato ad un malato, se frutto di imperizia: ci dovrà essere quella che per il codice penale chiama COLPA GRAVE , che però resta esclusa se comunque siano state rispettate le buone pratiche cliniche assistenziali e si siano rispettate le linee guida.

Una vera rivoluzione, che non ridurrà la cosiddetta malasanità: c'è l'inversione dell'onere della prova, deve essere il malato che fa causa a dimostrare in cosa abbia sbagliato il medico . C'è poi il dimezzamento dei termini di prescrizione, scesi a 5 anni dai 10 previsti prima. E' sempre previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, ed è limitata l'azione di rivalsa della struttura sul singolo medico chiamato in causa.
Si prevede poi l'obbligatorietà dell'assicurazione di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, chi si ritiene danneggiato deve conoscere la compagnia di assicurazioni del medico o della struttura sanitaria , ci sarà un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati, sarà istituito l'osservatorio per la sicurezza in sanità.

Cambia la normativa anche per i consulenti tecnici del giudice o delle parti e per i periti, dovranno avere competenze specifiche rispetto al caso concreto. Si cerca di tutelare il diritto alla salute dei pazienti che si ritengono lesi , ma nè la mediazione nè la negoziazione assistita hanno fornito una soluzione risolutiva al problema, le assicurazioni non si costituiscono, neppure in sede di accertamento tecnico preventivo.

La riforma evidenzia comunque delle criticità anche se ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dalla dottrina prevalente, che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale (si evidenzia la sentenza della Cassazione, Sezione civile III, 3 febbraio 2012, n. 1620 e la sentenza della Cassazione, Sezione III, sentenza 20 marzo 2015, n. 5590).

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di Avv. Linda Maria D'Angelo

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