Responsabilità medica fra Riforme Gelli e Balduzzi
Per la Cassazione, in forza del "favor rei", per i fatti commessi prima della vigenza della Legge Gelli, si applica la precedente Legge Balduzzi

Con la sentenza n. 28187 del 7.6.2017 la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha sciolto alcuni nodi sui profili intertemporali della Legge Gelli (l. 24/2017) in tema di "responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", che ha, tra l’altro, introdotto l'art. 590 sexies c.p., rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
La nuova norma prevede che se l'evento (morte o lesioni) si verifica a causa di imperizia, il sanitario non è penalmente perseguibie se ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, a condizione però che le suddette raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Detto diversamente, quando le linee guida non sono appropriate o non pertinenti al caso concreto, esse vanno disattese, cosicchè in luogo dell’art. 590sexies c.p., troverà applicazione la disciplina generale prevista dagli artt. 43, 589 e 590 c.p.
Il legislatore, si diceva, ha ritenuto di limitare la nuova fattispecie di reato ai soli casi di imperizia, cioè al "profilo di colpa che involge, in via ipotetica, la violazione delle leges artis", dando un peso specifico essenziale a linee guida e buone prassi, di cui propone la codificazione ed il monitoraggio.
Il nucleo della sentenza richiamata in esordio risiede proprio nell’individuazione della disciplina applicabile ai fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 24/2017 (e cioè prima dell’1.4.2017).
Posto che la nuova disciplina non trova applicazione né negli ambiti che non siano governati da linee guida né nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere disattese, non può - ai fini delle valutazioni che qui pertengono - tener conto dell'abrogazione dell’art. 3, comma 1, della Legge Balduzzi, che aveva operato (tipizzandola per la prima volta) la nota distinzione tra colpa lieve e colpa grave.
Sulla scorta della previgente normativa si assisteva alla decriminalizzazione delle condotte connotate da colpa lieve. Il superamento di tale distinzione "implica la reviviscenza della generale e più severa normativa che, non consente distinzioni connesse al grado della colpa".
Così posta la questione, non può non considerarsi naturale la conclusione cui perviene la Cassazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., tale per cui la legge Gelli si applica solo ai fatti commessi successivamente al giorno 1 aprile 2017, mentre per i fatti anteriori può trovare applicazione la ridetta normativa del 2012, che appare più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave.
La nuova norma prevede che se l'evento (morte o lesioni) si verifica a causa di imperizia, il sanitario non è penalmente perseguibie se ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, a condizione però che le suddette raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Detto diversamente, quando le linee guida non sono appropriate o non pertinenti al caso concreto, esse vanno disattese, cosicchè in luogo dell’art. 590sexies c.p., troverà applicazione la disciplina generale prevista dagli artt. 43, 589 e 590 c.p.
Il legislatore, si diceva, ha ritenuto di limitare la nuova fattispecie di reato ai soli casi di imperizia, cioè al "profilo di colpa che involge, in via ipotetica, la violazione delle leges artis", dando un peso specifico essenziale a linee guida e buone prassi, di cui propone la codificazione ed il monitoraggio.
Il nucleo della sentenza richiamata in esordio risiede proprio nell’individuazione della disciplina applicabile ai fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 24/2017 (e cioè prima dell’1.4.2017).
Posto che la nuova disciplina non trova applicazione né negli ambiti che non siano governati da linee guida né nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere disattese, non può - ai fini delle valutazioni che qui pertengono - tener conto dell'abrogazione dell’art. 3, comma 1, della Legge Balduzzi, che aveva operato (tipizzandola per la prima volta) la nota distinzione tra colpa lieve e colpa grave.
Sulla scorta della previgente normativa si assisteva alla decriminalizzazione delle condotte connotate da colpa lieve. Il superamento di tale distinzione "implica la reviviscenza della generale e più severa normativa che, non consente distinzioni connesse al grado della colpa".
Così posta la questione, non può non considerarsi naturale la conclusione cui perviene la Cassazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., tale per cui la legge Gelli si applica solo ai fatti commessi successivamente al giorno 1 aprile 2017, mentre per i fatti anteriori può trovare applicazione la ridetta normativa del 2012, che appare più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave.
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