Responsabilità medica – litisconsorzio necessario
Responsabilità medica – Cause scindibili ed inscindibili – Litisconsorzio necessario processuale – Fallimento del litisconsorte – Riassunzione

E’ principio pacifico in giurisprudenza che, nel processo a pluralità di parti, instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l'attore, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili (ex plurimis, Cass. Civ. Sezione, III, n. 8413/2014), sicché nel caso in cui un evento interruttivo (es. fallimento) colpisca uno dei condebitori, l’attore può riassumere il giudizio parzialmente nei confronti degli altri soggetti in bonis, senza che ciò dia luogo all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti di tutte le parti, così come previsto dall’art. 307 c.p.c.
Tale principio, tuttavia, subisce un’eccezione nell’ipotesi in cui uno dei convenuti abbia proposta una domanda riconvenzionale orizzontale, ovvero una domanda di regresso ex art. 1299 c.c., tendente ad accertare la percentuale di responsabilità ascrivibile ad ogni singolo condebitore, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità dell’attore.
Tale domanda di regresso rende "dipendenti" tra loro la domanda principale di condanna e quella riconvenzionale orizzontale, proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri, generando un litisconsorzio necessario processuale. (Cass. Civ. Sezione III, n. 4938/2015).
In tale ipotesi, non essendo ammissibile una riassunzione parziale, si pone il problema di come riassumere il giudizio nei confronti del litisconsorte necessario fallito, atteso che nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fallimentare, ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione.
Orbene, al fine di evitare una dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice ordinario, la parte danneggiata deve, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), notificare l’atto di riassunzione al fallimento, astenendosi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarando l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis" (Cass. Civ. Sezione III, n. 10640/12).
Tale principio, tuttavia, subisce un’eccezione nell’ipotesi in cui uno dei convenuti abbia proposta una domanda riconvenzionale orizzontale, ovvero una domanda di regresso ex art. 1299 c.c., tendente ad accertare la percentuale di responsabilità ascrivibile ad ogni singolo condebitore, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità dell’attore.
Tale domanda di regresso rende "dipendenti" tra loro la domanda principale di condanna e quella riconvenzionale orizzontale, proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri, generando un litisconsorzio necessario processuale. (Cass. Civ. Sezione III, n. 4938/2015).
In tale ipotesi, non essendo ammissibile una riassunzione parziale, si pone il problema di come riassumere il giudizio nei confronti del litisconsorte necessario fallito, atteso che nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fallimentare, ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione.
Orbene, al fine di evitare una dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice ordinario, la parte danneggiata deve, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), notificare l’atto di riassunzione al fallimento, astenendosi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarando l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis" (Cass. Civ. Sezione III, n. 10640/12).
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