Responsabilità medico base per omicidio colposo


Corte di Cassazione con la sentenza n. 3869 del 2018 si è occupata della responsabilità del medico di base
Responsabilità medico base per omicidio colposo
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3869 del 2018 si è occupata della responsabilità del medico di base condannato per omicidio colposo per la morte di un paziente.

Il caso riguarda un paziente affetto da tetraparesi spastica e cerebropatia ricoverato per tali patologie da molti anni presso il centro di riabilitazione ove il professionista svolgeva l’attività di medico di base che aveva riportato, in costanza di ricovero nella menzionata struttura, la frattura del femore destro.

Il medico di base era stato chiamato perché il paziente accusava dolore alla coscia destra gonfia e non stava in piedi. In tale occasione il medico non aveva ‘ritenuto di visionare gli arti inferiori del paziente, limitandosi a somministrare un antibiotico per un pregresso problema dentario’. Successivamente il paziente veniva a mancare per una complicanza dovuta a tromboembolia polmonare.

Tanto il Giudice di primo grado quanto la Corte di Appello ritenevano sussistente la colpa del medico di base che aveva omesso ‘all’atto del suo primo intervento come medico di base, ed a fronte della segnalazione di specifici sintomi lamentati dal paziente, ogni verifica delle condizioni fisiche dello stesso, verifica necessaria per poi indirizzare la persona a successive indagini strumentali e controlli specialistici il paziente presentava segni obiettivi di una patologia che, ove tempestivamente rilevati, avrebbero indotto alla somministrazione di farmaci salvifici di basilare conoscenza’.

Di conseguenza la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il medico di base della struttura nel suo primo intervento ‘non avrebbe dovuto limitarsi a consigliare di rivolgersi ad un fisiatra ma, visionando, come suo dovere professionale, la gamba dolente, si sarebbe accorto del gonfiore alla coscia ed avrebbe potuto tempestivamente diagnosticare o quanto meno sospettare la presenza di una frattura e chiedere immediatamente ulteriori esami ed accertamenti, quali una semplice radiografia, che evidenziando la frattura avrebbe consentito le terapie volte a scongiurare in maniera drastica l’insorgenza di una tromboembolia, che poi ha costituito causa del decesso.’

La Cassazione ha quindi giudicato come abnorme la condotta del medico, condannato per omicidio colposo, ritenendo di alcun rilievo che la figura del medico di base, come sosteneva la difesa del sanitario, era da inquadrare quasi come un ruolo amministrativo, limitato alla prescrizione di medicinali, proprio perché secondo la Corte di Cassazione "la professione medica impone ben altra diligenza" ed avrebbe dovuto visitare il paziente.

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di Avv. Alessia Mazzucchelli

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