Responsabilità penale del gallerista
Contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d'arte e falso dichiarato, artt. 178 e 179 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, la figura del "gallerista" assume sempre più importanza nello scenario giuridico attuale, soprattutto in riferimento al proliferare dei reati connessi al cosiddetto diritto penale dell’arte, materia ancora poco approfondita.
Di qualche giorno fa è la notizia, diffusa su tutti i quotidiani nazionali, del decreto di sequestro, spiccato dalla Procura della Repubblica di Genova, di ben 21 opere del famoso artista Amedeo Modigliani, esposte nella mostra di Palazzo Ducale; l’accusa nei confronti del gallerista, di un collezionista internazionale e di un curatore di Mondomostre Skira, società organizzatrice dell’evento, infatti è che i quadri esposti non sarebbero autografi bensì dipinti fasulli.
Invero il gallerista, giuridicamente, oggi va considerato a tutti gli effetti un vero e proprio imprenditore, così come previsto dall’art. 2082 del codice civile, in quanto gestore di una "galleria d’arte", intesa quale luogo di esposizione e vendita di opere di pittura, scultura e simili.
Tale qualificazione fa sì che, nel caso in cui venga accertata la penale responsabilità in ordine ai reati di contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d’arte, proprio come nel caso di cui sopra, così come disciplinati dall’art. 178 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio" meglio conosciuto come "Codice Urbani") egli, oltre alla pena principale espressamente prevista, venga sottoposto a severe pene accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna su ben tre quotidiani nazionali, la sospensione dall’esercizio del commercio ovvero, in caso di recidiva, l’interdizione dall’attività. Tale affermazione la si deduce dalla lettura del succitato articolo, specificamente del comma 1 lett. b) "è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3099 chiunque anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico"; ed il comma 2 "se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale".
Il Legislatore attraverso l’emanazione del suindicato decreto legislativo ha inteso rafforzare la tutela dell’opera d’arte, in particolare cercando di anticiparne la punibilità, rispetto al comune reato di truffa, al momento della produzione del falso, vale a dire in un momento precedente alla vendita, tuttavia lo stesso Legislatore offre al gallerista un vero e proprio paravento, il cd "falso dichiarato", vale a dire, non incorre in alcuna responsabilità penale, colui che dichiara "espressamente non autentiche" opere di pittura, scultura o di grafica, in quanto così come previsto dall’art. 179 del Codice Urbani, tale circostanza non costituisce reato, assurgendo a vera e propria condizione di non punibilità.
Di qualche giorno fa è la notizia, diffusa su tutti i quotidiani nazionali, del decreto di sequestro, spiccato dalla Procura della Repubblica di Genova, di ben 21 opere del famoso artista Amedeo Modigliani, esposte nella mostra di Palazzo Ducale; l’accusa nei confronti del gallerista, di un collezionista internazionale e di un curatore di Mondomostre Skira, società organizzatrice dell’evento, infatti è che i quadri esposti non sarebbero autografi bensì dipinti fasulli.
Invero il gallerista, giuridicamente, oggi va considerato a tutti gli effetti un vero e proprio imprenditore, così come previsto dall’art. 2082 del codice civile, in quanto gestore di una "galleria d’arte", intesa quale luogo di esposizione e vendita di opere di pittura, scultura e simili.
Tale qualificazione fa sì che, nel caso in cui venga accertata la penale responsabilità in ordine ai reati di contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d’arte, proprio come nel caso di cui sopra, così come disciplinati dall’art. 178 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio" meglio conosciuto come "Codice Urbani") egli, oltre alla pena principale espressamente prevista, venga sottoposto a severe pene accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna su ben tre quotidiani nazionali, la sospensione dall’esercizio del commercio ovvero, in caso di recidiva, l’interdizione dall’attività. Tale affermazione la si deduce dalla lettura del succitato articolo, specificamente del comma 1 lett. b) "è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3099 chiunque anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico"; ed il comma 2 "se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale".
Il Legislatore attraverso l’emanazione del suindicato decreto legislativo ha inteso rafforzare la tutela dell’opera d’arte, in particolare cercando di anticiparne la punibilità, rispetto al comune reato di truffa, al momento della produzione del falso, vale a dire in un momento precedente alla vendita, tuttavia lo stesso Legislatore offre al gallerista un vero e proprio paravento, il cd "falso dichiarato", vale a dire, non incorre in alcuna responsabilità penale, colui che dichiara "espressamente non autentiche" opere di pittura, scultura o di grafica, in quanto così come previsto dall’art. 179 del Codice Urbani, tale circostanza non costituisce reato, assurgendo a vera e propria condizione di non punibilità.
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