Responsabilità penale dell'Equipe medica


Limiti ed operatività della responsabilità penale dell'equipe medica durante un intervento chirurgico
Responsabilità penale dell'Equipe medica
Con una recente sentenza, la n. 7346 del 18 febbraio 2015, la Suprema Corte è tornata a dirimere una controversia sull’interessante fattispecie della responsabilità penale dell’equipe medica.
Il caso in questione riguardava una garza dimenticata dai sanitari durante una laparoistectomia totale.

Il giudice, ragionando con un obiter dictum sulla valenza dell’articolo 3 della legge 189/2013 (c.d. legge Balduzzi) là dove qualora vengano seguite le linee guida si può andare esenti da colpa, afferma chiaramente che tale norma si applica esclusivamente nei casi di imperizia, non per negligenza ed imprudenza.

Sul punto della responsabilità individuale nel lavoro dell’equipe medica, richiamandosi a numerosi precedenti giurisprudenziali, si afferma che "ogni sanitario è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Principio dal quale discende che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale scolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si pongo opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio" e continua ribadendo che "il controllo della rimozione del materiale utilizzato durante l’intervento spetta ai medici, i quali hanno la responsabilità del buon esito dell’intervento".

Al fine di contemperare la valenza di questo principio che, se applicato alla lettera, potrebbe portare, come corollario, ad una responsabilità penale a cascata di tutta la filiera ospedaliera, il giudice dovrà valutare nel merito, il principio di affidamento (del medico verso un altro medico che ha tenuto in cura il paziente) "con l’obbligo di garanzia verso il paziente, in forza del quale tutti i sanitari che partecipano contestualmente o successivamente all’intervento terapeutico" hanno una responsabilità.

Si conclude che, pertanto, "il riconoscimento della responsabilità per l’errore altrui non è conseguentemente illimitato e richiede la verifica del ruolo svolto da ciascun medico all’equipe" valutando quindi anche i differenti ruoli di preminenza e subordine all’interno del lavoro di gruppo.

Articolo del:


di Avv. Andrea Colletti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse