Responsabilità per infiltrazioni dal lastrico solare
Il danno da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà o uso esclusivo va ripartita ex art. 2051 c.c.

Il danno da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale è stato, nuovamente, oggetto di una pronuncia a Sezioni Unite da parte della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9444/16 hanno chiarito che "...In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio"
La decisione degli ermellini risolve, si spera in maniera definitiva, un importante contrasto in materia introducendo, a parere di chi scrive la conseguenza di rendere impossibile il ricorso a una responsabilità solidale del condominio e del proprietario esclusivo che risponderebbero invece autonomamente nelle quote riconosciute dall'articolo 1126 codice civile.
Pertanto, la predetta quota di un terzo, va attribuita interamente al condomino utilizzatore esclusivo o proprietario esclusivo del lastrico solare.
La quota dei due terzi, poi, va ripartita tra i condomini che usufruiscono della funzione di copertura del lastrico, come innanzi accennato cosiddetti condomini coperti dal lastrico solare con l’eccezione che non vi rientrano colore che, invece, non utilizzino tale copertura per destinazione del fabbricato.
Di tutta evidenza è che la responsabilità per infiltrazioni provenienti dal lastrico solare si scinde in due sottotipi:
a) responsabilità ex art. 2051 c.c., per la quota di 1/3, del proprietario o usuario esclusivo (con ulteriore ripartizione in quote della stessa con gli usuari o proprietari esclusivi);
b) responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio per i restanti 2/3.
Ricondotta tale responsabilità nell’alveo del 2051 c.c. risulta evidente che il terzo (quindi in questo caso anche il condòmino) che agisca per il risarcimento dei danni da infiltrazione del lastrico solare potrà agire ex art. 2055 c.c. non pro quota contro tutti i condòmini ma, come accade per i danni di natura extra contrattuale per l'intero importo contro uno qualunque dei condòmini quali coobbligati in solido fermo restando il criterio di ripartizione delle quote e delle responsabilità ex art. 1126 c.c.
La decisione degli ermellini risolve, si spera in maniera definitiva, un importante contrasto in materia introducendo, a parere di chi scrive la conseguenza di rendere impossibile il ricorso a una responsabilità solidale del condominio e del proprietario esclusivo che risponderebbero invece autonomamente nelle quote riconosciute dall'articolo 1126 codice civile.
Pertanto, la predetta quota di un terzo, va attribuita interamente al condomino utilizzatore esclusivo o proprietario esclusivo del lastrico solare.
La quota dei due terzi, poi, va ripartita tra i condomini che usufruiscono della funzione di copertura del lastrico, come innanzi accennato cosiddetti condomini coperti dal lastrico solare con l’eccezione che non vi rientrano colore che, invece, non utilizzino tale copertura per destinazione del fabbricato.
Di tutta evidenza è che la responsabilità per infiltrazioni provenienti dal lastrico solare si scinde in due sottotipi:
a) responsabilità ex art. 2051 c.c., per la quota di 1/3, del proprietario o usuario esclusivo (con ulteriore ripartizione in quote della stessa con gli usuari o proprietari esclusivi);
b) responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio per i restanti 2/3.
Ricondotta tale responsabilità nell’alveo del 2051 c.c. risulta evidente che il terzo (quindi in questo caso anche il condòmino) che agisca per il risarcimento dei danni da infiltrazione del lastrico solare potrà agire ex art. 2055 c.c. non pro quota contro tutti i condòmini ma, come accade per i danni di natura extra contrattuale per l'intero importo contro uno qualunque dei condòmini quali coobbligati in solido fermo restando il criterio di ripartizione delle quote e delle responsabilità ex art. 1126 c.c.
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