Responsabilità solidale: lavoratore autonomo
Quadro normativo di riferimento, ambito di applicazione del regime di responsabilità

Estendibilita' del regime della responsabilità solidale ai lavoratori autonomi
L’art. 29, comma 2, d.lgs 276/03 regola la responsabilità solidale nell’ambito di un appalto di opere o servizi a carico del committente per i compensi vantati dai lavoratori verso il datore di lavoro appaltatore nonché per i contributi previdenziali e i premi assicurativi di cui sono titolari gli enti previdenziali.
L’art 9, comma 1, del D.L. 76/13 ha modificato il regime della solidarietà previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs 276/03 estendendo innanzitutto la responsabilità solidale anche ai "lavoratori autonomi" che abbiano operato nell’ambito di un appalto.
La norma in esame risolve alcuni dubbi interpretativi riguardo l’uso del termine "lavoratori" inserita nel corpo dell’art. 29, comma 2, d.lgs 276/03, non essendo affatto pacifica l’estendibilità del regime della responsabilità solidale ai lavoratori autonomi.
Il Ministero del Lavoro, ha da sempre appoggiato un’interpretazione estensiva del concetto di "lavoratori" impiegati nell’appalto ritenendo, con la circolare 05/11, che potessero rientrare nel regime di responsabilità solidale "anche i soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (ad es. Lavoratori a progetto e associati in partecipazione)".
La posizione del Ministero è stata smentita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che sposa la tesi per cui la disciplina è riferibile esclusivamente ai lavoratori subordinati in quanto gli stessi riferimenti contenuti nell'art. 29 richiamano tale tipologia di rapporto (retribuzione, TFR ecc.).
Con l’art. 9, comma 1, D.L. 76/03 il Legislatore ha esteso le tutele previste dal regime della responsabilità solidale anche "nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo"; senza tuttavia operare distinzioni tra lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c..
Al riguardo il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 35/13 ha precisato che l’istituto della solidarietà non va esteso "anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione condurrebbe ad una inusuale coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente".
Al di là della granitica posizione del Ministero, una lettura della norma coerente con la disciplina del lavoro autonomo porta a ritenere che l’intento del Legislatore, relativamente ai lavoratori autonomi, fosse di estendere la responsabilità solidale solo riguardo ai compensi medesimi. Non appare condivisibile ritenere che sia stato introdotto un onere a carico delle imprese committenti a versare contributi previdenziali e premi assicurativi dei lavoratori autonomi ove questi ultimi non vi abbiano provveduto autonomamente.
Riepilogando, risulta necessario distinguere tra:
- le prestazioni di lavoro autonomo rese da soggetti quali artigiani, liberi professionisti titolari di partita IVA, impiegati nell'appalto sulla base di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e chiamati a provvedere autonomamente al versamento della contribuzione nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. Tali lavoratori possono godere dei benefici della responsabilità solidale limitatamente al pagamento del compenso. In tal caso la committenza risponde in solido con l’appaltatore della mancata corresponsione del compenso ma non delle inadempienze contributive di tale lavoratore, inerenti alla propria posizione;
- i rapporti di lavoro parasubordinato quali i co.co.co., con o senza progetto, gli associati in partecipazione con apporto di lavoro di cui all’art. 2549 c.c., operanti sulla base di un rapporto di lavoro autonomo, per i quali, analogamente a quanto previsto per i lavoratori subordinati, l'obbligo di versamento dei contributi è posto in capo al soggetto titolare del rapporto stesso. In tal caso il committente di un appalto potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente dell'inadempimento dell'appaltatore sia sul piano retributivo, corrispondendo ai lavoratori il compenso loro spettante per il periodo di lavoro svolto presso l’appalto
sia sul piano contributivo versando all'INPS e all'INAIL, l'importo della contribuzione previdenziale e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.
Avv. Edoardo Vecellio
L’art. 29, comma 2, d.lgs 276/03 regola la responsabilità solidale nell’ambito di un appalto di opere o servizi a carico del committente per i compensi vantati dai lavoratori verso il datore di lavoro appaltatore nonché per i contributi previdenziali e i premi assicurativi di cui sono titolari gli enti previdenziali.
L’art 9, comma 1, del D.L. 76/13 ha modificato il regime della solidarietà previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs 276/03 estendendo innanzitutto la responsabilità solidale anche ai "lavoratori autonomi" che abbiano operato nell’ambito di un appalto.
La norma in esame risolve alcuni dubbi interpretativi riguardo l’uso del termine "lavoratori" inserita nel corpo dell’art. 29, comma 2, d.lgs 276/03, non essendo affatto pacifica l’estendibilità del regime della responsabilità solidale ai lavoratori autonomi.
Il Ministero del Lavoro, ha da sempre appoggiato un’interpretazione estensiva del concetto di "lavoratori" impiegati nell’appalto ritenendo, con la circolare 05/11, che potessero rientrare nel regime di responsabilità solidale "anche i soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (ad es. Lavoratori a progetto e associati in partecipazione)".
La posizione del Ministero è stata smentita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che sposa la tesi per cui la disciplina è riferibile esclusivamente ai lavoratori subordinati in quanto gli stessi riferimenti contenuti nell'art. 29 richiamano tale tipologia di rapporto (retribuzione, TFR ecc.).
Con l’art. 9, comma 1, D.L. 76/03 il Legislatore ha esteso le tutele previste dal regime della responsabilità solidale anche "nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo"; senza tuttavia operare distinzioni tra lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c..
Al riguardo il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 35/13 ha precisato che l’istituto della solidarietà non va esteso "anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione condurrebbe ad una inusuale coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente".
Al di là della granitica posizione del Ministero, una lettura della norma coerente con la disciplina del lavoro autonomo porta a ritenere che l’intento del Legislatore, relativamente ai lavoratori autonomi, fosse di estendere la responsabilità solidale solo riguardo ai compensi medesimi. Non appare condivisibile ritenere che sia stato introdotto un onere a carico delle imprese committenti a versare contributi previdenziali e premi assicurativi dei lavoratori autonomi ove questi ultimi non vi abbiano provveduto autonomamente.
Riepilogando, risulta necessario distinguere tra:
- le prestazioni di lavoro autonomo rese da soggetti quali artigiani, liberi professionisti titolari di partita IVA, impiegati nell'appalto sulla base di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e chiamati a provvedere autonomamente al versamento della contribuzione nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. Tali lavoratori possono godere dei benefici della responsabilità solidale limitatamente al pagamento del compenso. In tal caso la committenza risponde in solido con l’appaltatore della mancata corresponsione del compenso ma non delle inadempienze contributive di tale lavoratore, inerenti alla propria posizione;
- i rapporti di lavoro parasubordinato quali i co.co.co., con o senza progetto, gli associati in partecipazione con apporto di lavoro di cui all’art. 2549 c.c., operanti sulla base di un rapporto di lavoro autonomo, per i quali, analogamente a quanto previsto per i lavoratori subordinati, l'obbligo di versamento dei contributi è posto in capo al soggetto titolare del rapporto stesso. In tal caso il committente di un appalto potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente dell'inadempimento dell'appaltatore sia sul piano retributivo, corrispondendo ai lavoratori il compenso loro spettante per il periodo di lavoro svolto presso l’appalto
sia sul piano contributivo versando all'INPS e all'INAIL, l'importo della contribuzione previdenziale e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.
Avv. Edoardo Vecellio
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