Responsabilità solidale tra clinica e medico


Non occorre che clinica e medico siano legati da un vincolo contrattuale. Il medico agisce comunque come ausiliario dell’organizzazione aziendale
Responsabilità solidale tra clinica e medico

La Suprema Corte con la recente sentenza 13.01.2015 n.280 ha statuito importanti principi in merito al concorso di condotte colpose nella causazione dell’evento lesivo a carico del paziente e, soprattutto, in merito alla sussistenza della responsabilità solidale tra clinica e medico chirurgo a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione tra clinica e sanitario.

Il casus decisus, in particolare, ha riguardato una donna partoriente che giunta al termine della gravidanza è stata ricoverata, su indicazione del medico chirurgo che l'aveva seguita durante la gestazione, presso una Casa di Cura privata. All'esito del travaglio, risultati vani i numerosi tentativi di espulsione naturale del feto, non essendo piu' praticabile il taglio cesareo, il ginecologo ha provveduto a estrarre il bambino facendo uso del forcipe.
Il neonato, manifestando sintomi di sofferenza perinatale, è stato poi trasferito la sera stessa della nascita preso altra struttura ospedaliera dove è stata formulata diagnosi di emorragia endocranica da parto distocico.
Deducendo, quindi, che il figlio, a causa dell'imperizia del sanitario, era risultato affetto da tetraparesi spastica, microcefalia e ritardo motorio, la donna ha chiesto il risarcimento dei danni subiti.

La Corte di cassazione ha affermato che pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e sanitario, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento dell'attivita' professionale (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato risultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attivita' terapeutiche e/o chirurgiche.
Ne deriva che deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta a operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto cio' che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attivita'; cosi' come, reciprocamente la Casa di cura e' obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto. E tanto in applicazione del principio generale di cui all'articolo 1228 c.c., il quale comporta che il medico, come ogni debitore, e' responsabile dell'operato dei terzi della cui attivita' si avvale, cosi' come la struttura risponde non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma anche dell'inadempimento della prestazione svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale.

Di conseguenza, quando un medesimo danno e' provocato da piu' soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilita' contrattuale del disposto dell'articolo 2055 c.c., quanto perche', sia in tema di responsabilita' contrattuale che di responsabilita' extracontrattuale, se un unico evento dannoso e' imputabile a piu' persone, al fine di ritenere la responsabilita' di tutte nell'obbligo risarcitorio, e' sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalita' e il concorso di piu' cause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.

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di Avv. Sigmar Frattarelli

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