Retribuzione delle mansioni superiori
Retribuzione delle mansioni superiori e onere della prova

Nell’ipotesi in cui le mansioni attribuite a un dipendente pubblico vengano modificate, il giudice deve avere riguardo al criterio della rispondenza di tali mansioni a quelle previste dalla categoria contrattuale di appartenenza.
Così ha deciso il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 326/14 con la quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento delle differenze retributive proposta da una dipendente ASL per avere di fatto svolto mansioni ascrivibili a categoria superiore (addirittura di natura dirigenziale) rispetto a quella di inquadramento.
Ciò alla luce della normativa speciale che regola la materia (art. 52 del d.lgs.n. 165/2001), la quale, nel prevedere che " il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale previste dai contratti collettivi" attribuisce rilievo al criterio dell’equivalenza formale, ossia della rispondenza dell’attività svolta con la previsione, in tale senso, da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita.
Pertanto, il Tribunale di Frosinone, nel verificare se l’attività esercitata rientrasse nelle competenze della ricorrente, ha ravvisato la piena corrispondenza tra le mansioni in concreto svolte e quelle previste, per la qualifica rivestita, dal CCNLdi appartenenza.
Di conseguenza, l’utilizzo di tale criterio oggettivo dell’equivalenza formale, previsto dalla normativa sopra richiamata, unitamente al mancato adempimento dell’onere probatorio da parte della ricorrente sia in merito alla fondatezza delle proprie deduzioni che alla quantificazione delle differenze retributive, ha determinato l’integrale rigetto della domanda.
D’altronde, ai sensi dell’art. 52, c. 3° e 5°, d. lg.s n. 165/2001, il lavoratore pubblico (privatizzato) che abbia svolto mansioni superiori ha il solo diritto di vedersi riconoscere la differenza tra la retribuzione percepita e quella si spettanza in relazione alle mansioni svolte, ma è tenuto a farsi carico della prova della prevalenza "...sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni".
Così ha deciso il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 326/14 con la quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento delle differenze retributive proposta da una dipendente ASL per avere di fatto svolto mansioni ascrivibili a categoria superiore (addirittura di natura dirigenziale) rispetto a quella di inquadramento.
Ciò alla luce della normativa speciale che regola la materia (art. 52 del d.lgs.n. 165/2001), la quale, nel prevedere che " il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale previste dai contratti collettivi" attribuisce rilievo al criterio dell’equivalenza formale, ossia della rispondenza dell’attività svolta con la previsione, in tale senso, da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita.
Pertanto, il Tribunale di Frosinone, nel verificare se l’attività esercitata rientrasse nelle competenze della ricorrente, ha ravvisato la piena corrispondenza tra le mansioni in concreto svolte e quelle previste, per la qualifica rivestita, dal CCNLdi appartenenza.
Di conseguenza, l’utilizzo di tale criterio oggettivo dell’equivalenza formale, previsto dalla normativa sopra richiamata, unitamente al mancato adempimento dell’onere probatorio da parte della ricorrente sia in merito alla fondatezza delle proprie deduzioni che alla quantificazione delle differenze retributive, ha determinato l’integrale rigetto della domanda.
D’altronde, ai sensi dell’art. 52, c. 3° e 5°, d. lg.s n. 165/2001, il lavoratore pubblico (privatizzato) che abbia svolto mansioni superiori ha il solo diritto di vedersi riconoscere la differenza tra la retribuzione percepita e quella si spettanza in relazione alle mansioni svolte, ma è tenuto a farsi carico della prova della prevalenza "...sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni".
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