Reverse – charge


Che cos’è, come si applica e chi può applicarlo
Reverse – charge
Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato. Elimina la detrazione dell'Iva sugli acquisti.

I prestatori dei servizi sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, il committente dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.

Il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti che operano in regime dei contribuenti minimi.

Inizialmente i soli settori interessati erano quelli espressamente indicati nella voce "Costruzioni" della sezione F della tabella di classificazione Atecofin.

La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione, prevedendo l’applicazione del reverse charge per le:

- prestazioni di servizi di pulizia;

- di demolizione;

- di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

- le cessioni imponibili di oro da investimento;

oltre alle già presenti

- cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

- cessioni di apparecchiature terminali

- per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;

- cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

- cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;

e fino al 31 dicembre 2018 si applica anche:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

- certificati relativi al gas e all’energia elettrica; quindi le cessioni di qualsiasi tipo di certificato energetico, sia verde sia bianco, a soggetti rivenditori diventano soggetti al reverse charge;

- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, ossia ad un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas o di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

- ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi,

- alla cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Non sono interessati da reverse charge tutti i professionisti che operano con altre forme contrattuali quali ad esempio le prestazioni d'opera intellettuale.

COME SI APPLICA:

Nella pratica, accadrà che il subappaltatore dovrà emettere fattura nei confronti dell’impresa costruttrice o esecutrice della ristrutturazione, senza l’applicazione dell’IVA, indicando una delle seguenti motivazioni:

"FATTURA SENZA ADDEBITO DI IVA AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 6, DEL D.P.R. 633/72, MODIFICATO CON LA LEGGE 248/06, L’APPLICAZIONE DELL’IVA È A CARICO DEL DESTINATARIO DELLA FATTURA".

oppure:

"PRESTAZIONE DI SERVIZI SOGGETTA AL REVERSE CHARGE EX ART. 17, CO.6, D.P.R. 633/1972, L’APPLICAZIONE DELL’IVA È A CARICO DEL DESTINATARIO DELLA FATTURA".

Le fatture emesse in applicazione del reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in quanto riferite ad operazioni soggette ad IVA.

L’appaltatore: una volta ricevuta la fattura (senza IVA) deve:

1. provvedere ad integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;

2. annotare la stessa nel registro delle fatture emesse/corrispettivi;

3. annotarla anche nel registro degli acquisti.

Articolo del:


di AT Studio Molinaro

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