Reversibilità al divorziato in attesa di pronuncia sull'assegno


Ancora pendente la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del trattamento di reversibilità per il divorziato in attesa della pronuncia sull'assegno
Reversibilità al divorziato in attesa di pronuncia sull'assegno

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 L. 898/1970qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5.

La pensione di reversibilità spetta, quindi, al coniuge, al coniuge separato e all'ex coniuge che sia titolare dell'assegno divorzile.

La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza dell'ottobre 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 bis della l. 898/70 e dell’art. 5 L. 263/2005 nella parte in cui “non prevedono che il requisito della titolarità dell’assegno sussista anche in caso di morte dell’obbligato, intervenuta, in presenza di una sentenza parziale di divorzio sullo status, prima della definitiva determinazione dell’assegno già riconosciuto in sede di provvedimenti presidenziali”. 

Secondo la prospettazione della Corte d'Appello, l'art. 9, comma 2 della legge n. 898/1970, per come interpretato alla luce dell'art. 5 della legge n. 263/2005, si pone in contrasto:

  • con l'art. 2 Cost. nella misura in cui subordina la funzione solidaristica della pensione di reversibilità alla sussistenza di presupposti meramente formali;

  • con l'art. 3, comma 2 Cost. in quanto irragionevolmente preclude al destinatario di un assegno divorzile provvisorio l'accesso alla tutela pensionistica ex art. 9, comma 2, sebbene anch'egli beneficiario di una forma di contribuzione economica al pari dell'ex coniuge cui l'assegno sia stato riconosciuto con sentenza. Analoghe riserve di legittimita' costituzionale vanno formulate in ordine al requisito della titolarita' dell'assegno di divorzio richiesto dell'art. 12-bis, legge n. 898 ai fini del riconoscimento del trattamento di fine rapporto in favore dell'ex coniuge.

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di Avv. Loretta Moramarco

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