Reversibilità: spetta al coniuge separato non titolare di assegno?


Se il coniuge separato non è titolare di assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità? Per la Corte di Cassazione la risposta è affermativa
Reversibilità: spetta al coniuge separato non titolare di assegno?

Se il coniuge separato non è titolare di assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità?

La risposta è affermativa secondo la Corte di Cassazione, la quale si è espressa sull’argomento nell’ordinanza n. 7464/2019, Sezione Lavoro.

Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 286/1987, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 24 L. 153/1969 e dell’art. 23 comma 4 della Le. 1357/1962 nella parte in cui dette norme escludono dall’erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa (terminologia in vigore prima della riforma del diritto di famiglia) con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, dopo la detta pronuncia e la novella dell’art. 151 C.C. non appare più giustificabile il mancato riconoscimento, al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione personale, della tutela idonea ad assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che avrebbe ricevuto dal coniuge poi defunto.

La sentenza della Corte Costituzionale, inoltre, non indica condizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate per il coniuge non separato per colpa, ai fini del godimento della pensione di reversibilità.

Dunque, il titolo della separazione non può costituire la base per un trattamento differente tra coniugi superstiti.

Il solo requisito necessario per poter godere della detta pensione è l’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato, mentre non occorre lo stato di bisogno del superstite.

La Corte di Cassazione così recita: “in definitiva, nella legge citata, la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o per addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima”.

 

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di Avv. Gianna Manferto

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