Reversibilità e convivenza prematrimoniale


Nell'attribuzione della quota di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite il criterio della convivenza prematrimoniale può incidere
Reversibilità e convivenza prematrimoniale
Quanto detto è stato oggetto di concreta applicazione in una sentenza del 21.05.2013, emessa dalla Corte d’Appello di Roma che ha confermato le statuizioni rese in primo grado.
Nel giudizio instaurato dall’ex coniuge divorziata per l’assegnazione del 75% della quota di reversibilità, il Tribunale di Tivoli aveva invece ritenuto di dover attribuire all’altra coniuge superstite una quota pari al 50%, nonostante la durata del matrimonio con l’ex coniuge divorziata fosse stata di gran lunga superiore.
Nella motivazione il Tribunale aveva stabilito che, a parità di condizioni economiche delle due donne, non si potesse prescindere dalla relazione di convivenza prematrimoniale tra il coniuge defunto e la seconda moglie. Per tale ragione la Corte d’Appello di Roma, abbandonando il rigore normativo dell’articolo 9 della L. 898/70 (ed in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 419/1999), ha confermato il peso decisivo che il rapporto di convivenza prematrimoniale necessariamente riveste, nell’ottica della stabilità e della realizzazione della successiva comunione di vita.
Dunque, nella ripartizione pro quota della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, oltre ai consueti parametri (le complessive condizioni economiche degli aventi diritto, l’entità dell’assegno attribuito al coniuge divorziato e l’età raggiunta) il criterio matematico della durata matrimoniale lascia finalmente spazio ad un criterio correttivo adeguato, purché siano sempre assicurati ai coniugi, ex aequo, medesimi mezzi di sostentamento.

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di Avv. Tiziana Palladino

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