Revisione dei prezzi 2021: appalti pubblici di lavori e forniture
La revisione dei prezzi dei capitolati nel campo degli appalti pubblici è una pratica quasi totalmente in disuso fin dai tempi del post-mani pulite coincisa in Italia con la Legge Merloni che, all’art. 26 comma 3 sanciva “per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile”.
Questa procedura rivide, in parte, la luce dal 2004 in quanto, a causa all’improvviso aumento dei costi dei prodotti siderurgici, fu emanato un apposito Decreto Ministeriale, divenuto poi appuntamento atteso ogni anno qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, determinando una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale 10%.
A seguito della pandemia mondiale dovuta al Covid-19 a livello globale si è riscontrato il blocco delle produzioni di materie prime con la fermata delle attività lavorative e seguenti inevitabili ripercussioni su domanda e offerta in ogni ambito economico.
Se un'effettiva ripresa dell’economia mondiale non si è ancora del tutto realizzata, il fatto che le diverse nazioni abbiano riavviato in tempi diversi le loro produzioni/esportazioni ha certamente influito sul mercato e sui prezzi delle materie prime, distorcendo di fatto l’intero mercato relativo all’edilizia.
La levata di scudi delle associazioni di categoria del settore edile, vista la concreta possibilità di mandare in default le imprese operanti nel settore degli appalti con la PA, e non in grado di sopperire ai repentini aumenti di materiali quali ferro, plastiche, legnami arrivati anche oltre il 100% di rincaro, ha generato una risposta normativa volta a tamponare l’emergenza, e che permette di revisionare i prezzi elementari, superando gli scogli descritti in precedenza.
Il Governo ha infatti introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere.
La disposizione è regolata nella Legge n. 106/2021 (Sostegni bis), all’articolo 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”.
Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, relative al primo semestre 2021 dei prezzi dei principali materiali da costruzione.
La compensazione verrà determinata applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni rilevate da un apposito decreto ministeriale. Per le variazioni in aumento l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.
Per far fronte alle compensazioni, ciascuna stazione appaltante potrà utilizzare nei limiti del 50% le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni progetto ed eventualmente le somme accantonate dal ribasso d’asta, se non vincolate da altro fine contrattuale.
In caso di insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti potranno attingere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, appositamente istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 100 milioni.
Non sappiamo se questo intervento si dimostrerà risolutivo, ma nell’ottica del momento di grave difficoltà delle aziende operanti nel settore ma è sicuramente un importante boccata d’ossigeno.
Articolo del: