Revisione dell`assegno di mantenimento
Aumento e riduzione dell`importo dell`assegno di mantenimento

Quando, successivamente alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, si verificano variazioni nella situazione economica dei coniugi, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell’importo, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione.
L’assegno di mantenimento, infatti, una volta quantificato non rimane statico nel tempo, sia per via della rivalutazione, secondo gli indici Istat, che per circostanze e fatti sopravvenuti che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi, potendo comportare la modifica, in aumento o in riduzione, dell’assegno.
Tra le circostanze più comuni che possono indurre i coniugi a richiedere una modifica delle condizioni di separazione, si registrano:
- L’incremento o il deterioramento delle capacità economiche: è considerata legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato un impiego, anche se "in nero". E’ stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore dell’avente diritto che ha perduto la propria occupazione lavorativa. E’ possibile la riduzione dell’assegno quando il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica, per es. la perdita del lavoro o versi in condizioni di salute precarie tali da comportare ingenti spese.
- La costituzione di un nuovo nucleo familiare: è pacifico che la costituzione di un nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l’estinzione dei doveri di solidarietà o assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell’importo dell’assegno di mantenimento. Anche la nascita di un ulteriore figlio generato con un nuovo partner e il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile, può incidere significativamente sulle sostanze e sulla capacità patrimoniale dell’obbligato.
- Le accresciute esigenze dei figli: tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell’età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali e ludiche. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (Cass. N. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando di per sé la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l’incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell’obbligato.
L’assegno di mantenimento, infatti, una volta quantificato non rimane statico nel tempo, sia per via della rivalutazione, secondo gli indici Istat, che per circostanze e fatti sopravvenuti che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi, potendo comportare la modifica, in aumento o in riduzione, dell’assegno.
Tra le circostanze più comuni che possono indurre i coniugi a richiedere una modifica delle condizioni di separazione, si registrano:
- L’incremento o il deterioramento delle capacità economiche: è considerata legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato un impiego, anche se "in nero". E’ stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore dell’avente diritto che ha perduto la propria occupazione lavorativa. E’ possibile la riduzione dell’assegno quando il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica, per es. la perdita del lavoro o versi in condizioni di salute precarie tali da comportare ingenti spese.
- La costituzione di un nuovo nucleo familiare: è pacifico che la costituzione di un nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l’estinzione dei doveri di solidarietà o assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell’importo dell’assegno di mantenimento. Anche la nascita di un ulteriore figlio generato con un nuovo partner e il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile, può incidere significativamente sulle sostanze e sulla capacità patrimoniale dell’obbligato.
- Le accresciute esigenze dei figli: tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell’età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali e ludiche. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (Cass. N. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando di per sé la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l’incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell’obbligato.
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