Revoca del mantenimento al figlio maggiorenne
A tre anni dal cambiamento di sesso al figlio maggiorenne deve essere revocato il diritto all'assegno di mantenimento

Il genitore, senza limiti temporali, ha il dovere di mantenere nonché istruire ed educare la prole, per il solo fatto della procreazione.
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non termina con il raggiungimento della maggiore età ma ai sensi dell’art. 155 quinquies c.c., il giudice, valutate le circostanze, può disporre nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
L’indipendenza economica si realizza nel momento in cui il soggetto svolge un attività lavorativa remunerata che gli consenta un tenore di vita dignitoso, con prospettive concrete, con reddito corrispondente alla professionalità acquisita, anche in relazione alla propria specializzazione e formazione (Cass. N. 27377/2013). Pertanto, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori. (Cass. civ. sez. I, n. 18076 del 20 agosto 2014).
In caso di cambiamento di sesso, il figlio può avere diritto all'assegno di mantenimento da parte dei genitori per un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello già spettante nei confronti dei figli che abbiano problemi a divenire economicamente indipendenti. L'adeguamento dei caratteri sessuali, infatti, può dar luogo a un grave disagio psicologico che richiede un periodo di adattamento sociale per prendere le misure con la nuova vita, con un nuovo inserimento nel mondo del lavoro, e quindi nell’acquisizione di una posizione di indipendenza.
Tuttavia secondo la Corte (Cassazione civile, sez. VI, 12/03/2018, n. 5883) "trascorsi tre anni da quel momento e raggiunta l'età dei trenta anni, in assenza di deduzioni specifiche da parte del maggiorenne, va presunto però il raggiungimento di una situazione di indipendenza economica o di una capacità lavorativa potenziale cui non ha fatto riscontro una concreta ricerca del lavoro e, pertanto, deve essere revocato il diritto all'assegno di mantenimento".
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non termina con il raggiungimento della maggiore età ma ai sensi dell’art. 155 quinquies c.c., il giudice, valutate le circostanze, può disporre nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
L’indipendenza economica si realizza nel momento in cui il soggetto svolge un attività lavorativa remunerata che gli consenta un tenore di vita dignitoso, con prospettive concrete, con reddito corrispondente alla professionalità acquisita, anche in relazione alla propria specializzazione e formazione (Cass. N. 27377/2013). Pertanto, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori. (Cass. civ. sez. I, n. 18076 del 20 agosto 2014).
In caso di cambiamento di sesso, il figlio può avere diritto all'assegno di mantenimento da parte dei genitori per un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello già spettante nei confronti dei figli che abbiano problemi a divenire economicamente indipendenti. L'adeguamento dei caratteri sessuali, infatti, può dar luogo a un grave disagio psicologico che richiede un periodo di adattamento sociale per prendere le misure con la nuova vita, con un nuovo inserimento nel mondo del lavoro, e quindi nell’acquisizione di una posizione di indipendenza.
Tuttavia secondo la Corte (Cassazione civile, sez. VI, 12/03/2018, n. 5883) "trascorsi tre anni da quel momento e raggiunta l'età dei trenta anni, in assenza di deduzioni specifiche da parte del maggiorenne, va presunto però il raggiungimento di una situazione di indipendenza economica o di una capacità lavorativa potenziale cui non ha fatto riscontro una concreta ricerca del lavoro e, pertanto, deve essere revocato il diritto all'assegno di mantenimento".
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