Revoca dell’amministratore di una Srl


Devono sussistere gravi irregolarità nella gestione della società. Ecco un caso
Revoca dell’amministratore di una Srl
L’art. 2476 del codice civile disciplina la "Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci", il quale, al primo e al terzo comma prescrive:
1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
3. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi (...).

In base ai commi citati dell’articolo 2476 del codice civile, gli amministratori sono responsabili del loro operato, sia nei confronti della società intesa come l’insieme dei soci, sia nei confronti di ogni singolo socio. Responsabilità che, se infrante, danno il diritto all’assemblea dei soci così come al singolo socio, di revocarne il mandato.
Non solo. L’amministratore, oltre che nei confronti della società e dei soci, è responsabile anche verso i terzi (clienti e fornitori, Stato, banche, ecc...). Una condotta dannosa dell’amministratore può generare responsabilità civili, amministrative o penali a seconda della gravità dell’azione operata ai danni della società.

Ma quale deve essere la condotta dell’amministratore?
La rilevanza del ruolo ricoperto da un amministratore è tale in ambito societario, ma anche economico e sociale, per cui all’amministratore è richiesta una diligenza superiore a quella del buon padre di famiglia prevista per il debitore generico in un qualsivoglia rapporto obbligazionario. Infatti, nell’articolo 1176 del codice civile sono previsti due ordini di diligenza nei rispettivi due commi della norma, che afferma:
1. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Ed è proprio al secondo comma che occorsi rifarsi per giudicare la condotta dell’amministratore di una società, essendo questa un'attività professionale e raffrontata con il delicato ruolo dell’amministrazione della gestione societaria.
Nel caso i soci riscontrassero una diligenza non rapportata al ruolo ricoperto, possono chiedere la revoca dell’amministratore.

Uno dei casi seguiti dal mio studio è emblematico (si riporta il caso, ma per motivi di privacy i nomi degli attori sono di fantasia).
Il Sig. Mario Rossi è ricorso al Tribunale affinché venisse accolta la domanda di revoca dalla carica di amministratrice della Sig.ra Gaia Bianchi, che si opponeva alle dimissioni spontanee, adducendo gravi irregolarità nella gestione della società. Domanda che, come vedremo a breve, è stata accolta.

Il Sig. Mario Rossi e la Sig.ra Gaia Bianchi erano entrambi amministratori, con poteri disgiunti (ovvero entrambi con potere di firma nei rapporti giuridici senza la necessità dell’apposizione della firma dell’altro socio) della società X. La Sig.ra Gaia Bianchi, però, aveva poi costituito una nuova società Y (di cui era ugualmente amministratrice), in diretta concorrenza con la società X.
Non solo. Il Sig. Mario Rossi aveva lamentato anche altre casi di mala gestio posti in essere dalla signora Sig.ra Gaia Bianchi (per brevità di esposizione non li riportiamo), che non solo dimostravano la mancanza di diligenza nello svolgimento delle mansioni di amministratrice, ma che facevano paventare un "periculum in mora", ovvero ulteriori imminenti ed irreparabili danni in capo alla società X nel caso di mancata revoca da amministratrice della Sig.ra Gaia Rossi. La gravità degli illeciti comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Gaia Rossi, infatti, era stata tale "da rendere necessaria ed urgente la sua revoca dalla carica di amministratore pena l’aggravamento irreparabile del danno subito dalla società e la compromissione della sua attività".
Il Tribunale, viste le irregolarità, ha accolto la domanda di revoca sottolineando due aspetti importanti:
1. Era necessaria la sola infrazione al divieto di concorrenza per accogliere la domanda, poiché il solo fatto che la Sig.ra Gaia Bianchi ricoprisse la carica di amministratrice in una società concorrente era sufficientemente grave come irregolarità da giustificarne la revoca
2. Di fronte a gravi irregolarità, l’amministratore revocato deve pagare i danni subiti dalla società a causa della sua negligenza e degli atti dannosi compiuti.
Il nostro studio offre la sua consulenza nel caso abbiate necessità di ulteriori chiarimenti sull’argomento.

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di Avv Gianluca Madonna

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