Revoca per Ingratitudine della Donazione
Presupposti e Termine di Decadenza, Cassazione 08.11.2013, n. 25248

Con sentenza 08.11.2013 n. 25248, la Suprema Corte affronta il tema della revoca per ingratitudine della donazione (artt. 800 e 801 c.c.), sia riguardo ai presupposti della domanda che ai termini della stessa.
Come è noto, ai sensi dell'art. 801 c.c., la domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c. (rif. indegnità) ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433 e 436 c.c. (questi tre ultimi presupposti dell'azione sono quelli richiamati dal donante nel caso in esame).
Inoltre, l'art. 802 c.c., primo comma, stabilisce che la domanda di revocazione per ingratitudine deve proporsi dal donante (o dai suoi eredi), contro il donatario (o i suoi eredi) entro l'anno da giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Con la sentenza in esame, la Corte - nel richiamare l'art. 438 c.c. riguardo gli alimenti - ha inteso precisare che è imposto al Giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia dell'impossibilità di mantenersi; per stato di bisogno deve intendersi l'impossibilità del soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali vitto, abitazione, vestiario, cure mediche, con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di TUTTE le risorse economiche, non solo pensione e/o liquidità ma anche redditi RICAVABILI dal godimento di immobili in proprietà o in usufrutto.
Nella decisione de qua, la Corte conferma la sentenza di appello, ritenuta sufficientemente motivata, nella parte in cui il giudice del gravame ha riconosciuto nel comportamento del donatario - "che con ripetitiva e pervicace proposizione di denunce contro il padre aveva leso gravemente il patrimonio di quest'ultimo" - atti d'ingiuria grave nei confronti del donante tali da giustificare l'azione ex art. 801; ma, nella fattispecie, la Corte del gravame ha ritenuto maturato il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 802 c.c. per la proposizione della domanda di revocazione (rif. differenza tra coscienza del donante e coscienza sociale).
Come è noto, ai sensi dell'art. 801 c.c., la domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c. (rif. indegnità) ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433 e 436 c.c. (questi tre ultimi presupposti dell'azione sono quelli richiamati dal donante nel caso in esame).
Inoltre, l'art. 802 c.c., primo comma, stabilisce che la domanda di revocazione per ingratitudine deve proporsi dal donante (o dai suoi eredi), contro il donatario (o i suoi eredi) entro l'anno da giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Con la sentenza in esame, la Corte - nel richiamare l'art. 438 c.c. riguardo gli alimenti - ha inteso precisare che è imposto al Giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia dell'impossibilità di mantenersi; per stato di bisogno deve intendersi l'impossibilità del soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali vitto, abitazione, vestiario, cure mediche, con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di TUTTE le risorse economiche, non solo pensione e/o liquidità ma anche redditi RICAVABILI dal godimento di immobili in proprietà o in usufrutto.
Nella decisione de qua, la Corte conferma la sentenza di appello, ritenuta sufficientemente motivata, nella parte in cui il giudice del gravame ha riconosciuto nel comportamento del donatario - "che con ripetitiva e pervicace proposizione di denunce contro il padre aveva leso gravemente il patrimonio di quest'ultimo" - atti d'ingiuria grave nei confronti del donante tali da giustificare l'azione ex art. 801; ma, nella fattispecie, la Corte del gravame ha ritenuto maturato il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 802 c.c. per la proposizione della domanda di revocazione (rif. differenza tra coscienza del donante e coscienza sociale).
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