Revocatoria fallimentare


L'azione revocatoria fallimentare ha un raggio d'azione più ampio rispetto a quella ordinaria
Revocatoria fallimentare
L'articolo 2740 c.c. prevede che il debitore risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri per le obbligazioni assunte. In caso di inadempimento pertanto il creditore potrà aggredire il patrimonio del debitore con tutti gli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento fino al soddisfacimento delle proprie pretese creditorie. Il debitore, d'altro canto, allo scopo di sottrarsi all'azione esecutiva del creditore potrebbe essere indotto ad alienare i beni del proprio patrimonio. In tali casi l'ordinamento consente al creditore di esercitare un'azione, l'azione revocatoria che ha lo scopo di contrastare qualsiasi atto dispositivo del debitore che possa pregiudicare le ragioni e le pretese del creditore. Molto importante è sottolineare la sentenza che determina la revocatoria. Infatti tale sentenza determina l'inefficacia di tutti gli atti di disposizione compiuti dal debitore nei confronti del creditore che ha agito, consentendo, quindi, a quest'ultimo di poter agire con azione esecutiva nei confronti del bene ceduto al terzo. L'azione revocatoria non ha efficacia restitutoria e l'atto di disposizione compiuto dal debitore in violazione di norme imperative resta valido ed efficace erga omnes con l'unica eccezione del soggetto creditore che ha agito in revocatoria. I presupposti sui quali si fonda l'azione revocatoria sono la qualità di creditore del soggetto agente, l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore, il consilium fraudis e cioè la volontà e l'intenzione fraudolenta del debitore di compiere un atto dispositivo a danno del creditore e l'eventus damni, cioè il pericolo o l'incertezza sulla realizzazione coattiva del credito in caso di inadempimento. La giurisprudenza a tal proposito ha affermato chiaramente che per atto di disposizione compiuto dal debitore in danno del creditore, deve trattarsi di qualsiasi atto che vada a modificare il proprio patrimonio sottraendo al creditore la capacità di soddisfacimento del proprio credito, e dunque il compimento di qualsiasi atto in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore, ivi inclusa la concessione di una garanzia o l'assunzione di una obbligazione sempre in danno del creditore. Per quanto riguarda la revocatoria fallimentare, una particolare tipologia di revocatoria, è frequente che il debitore insolvente abbia posto in essere atti pregiudizievoli per i creditori; in tali casi, il curatore può esperire l'azione revocatoria ordinaria ex articolo 66 Legge Fallimentare e l'azione revocatoria fallimentare ex articolo 67 Legge Fallimentare: tali azioni producono il medesimo effetto dell'inopponibilità dell'atto revocato ai creditori del fallimento. L'azione revocatoria fallimentare ha un raggio d'azione più ampio rispetto a quella ordinaria, poichè è consentita la revocazione degli atti di qualsiasi tipo a titolo oneroso costitutivi di garanzia o anche estintivi purchè conclusi in un periodo in cui si presume già esistente lo stato di insolvenza. A conferma di quanto detto, il curatore fallimentare non deve provare la consapevolezza dell'insolvenza, tranne che per gli atti a titolo gratuito: questi ultimi atti possono essere revocati solo se si prova che il terzo aveva consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava il soggetto fallito.

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di Studio legale Tomassi

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